La prededuzione rimane anche nel caso di consecuzione tra procedure

La Redazione
18 Febbraio 2020

È legittima l'opposizione allo stato passivo fallimentare per far valere l'esclusione, per asserita assenza di consecuzione tra le procedure, dalla prededuzione del credito derivante dall'esercizio del ruolo di amministratore sociale della fallita nel periodo successivo alla omologa dell'accordo di ristrutturazione.

È legittima l'opposizione allo stato passivo fallimentare per far valere l'esclusione, per asserita assenza di consecuzione tra le procedure, dalla prededuzione del credito derivante dall'esercizio del ruolo di amministratore sociale della fallita nel periodo successivo alla omologa dell'accordo di ristrutturazione.

L'illegittimità dell'esclusione deriva dal fatto che l'attività è stata svolta nel corso dell'esecuzione della procedura di cui all'art. 182-bis della L.Fall. e, quindi, il credito è sorto in occasione o in funzione della procedura e che vi è stata consecuzione fra l'art. 182-bis, il concordato con riserva ed il fallimento, avuta considerazione del fatto che la situazione di insolvenza è sempre stata la stessa nel passaggio tra procedure, situazione che si era evoluta come sviluppo logico tra la procedura di accordo di ristrutturazione ed il fallimento successivo (tutte le procedure succedutesi si erano caratterizzate per la carenza di liquidità connessa alla mancata vendita dei medesimi immobili).

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