Clausola di revisione prezzi nelle concessioni

Redazione Scientifica
21 Novembre 2019

A fronte di clausole pattizie che escludono la revisione, nella logica peraltro di un contratto di durata annuale, appare cogente la disciplina normativa inferibile dall'art. 6, comma 4, della legge n. 537 del 1993, alla cui stregua...

A fronte di clausole pattizie che escludono la revisione, nella logica peraltro di un contratto di durata annuale, appare cogente la disciplina normativa inferibile dall'art. 6, comma 4, della legge n. 537 del 1993, alla cui stregua «tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo». Al riguardo, la giurisprudenza ha affermato in più occasioni che, con riguardo agli appalti di servizi o forniture, l'art. 6, comma 4, costituisce norma imperativa, la quale non può essere derogata in via pattizia e che, peraltro, secondo il meccanismo dell'inserzione automatica, è integratrice della volontà negoziale difforme (Cons. Stato, III, 20 agosto 2018, n. 4985; V, 28 marzo 2018, n. 1940).

Anche ad ammettere la non diretta applicabilità di detta norma alle concessioni, occorre segnalare come, in materia di trasporto pubblico locale, l'art. 19 del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 preveda che i contratti di servizio definiscono l'importo dovuto all'azienda di trasporto, che può essere soggetto a revisione annuale con modalità determinate nel contratto stesso allo scopo di incentivare miglioramenti di efficienza; con disposizione di portata ancora più ampia, l'art. 30 della l.r. Campania 28 marzo 2002, n. 3 stabilisce che i contratti di servizio specificano i casi di revisione dell'importo ed i limiti percentuali entro cui può essere prevista la revisione.

Tali dati legislativi concorrono all'inquadramento del contesto in cui si inserisce un contratto di servizi di durata annuale, ma oggetto di continue proroghe, che ne perpetuano ancora l'efficacia.

Ma soprattutto evidenziano la peculiarità di questa figura concessoria, per la quale il richiamo dell'art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006 può, da un canto, indurre all'assimilazione con la figura degli accordi (di cui all'art. 15 della legge n. 241 del 1990), allorché, d'altro canto, il testo del contratto di servizio ponte enuclea delle sue specificità di più marcata connotazione contrattuale.

Proprio in considerazione di questa sua natura ibrida, anche in relazione alle fonti che ne recano la disciplina, sussiste l'obbligo di inserzione della clausola di revisione periodica del prezzo, prevista per tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa (in termini Cons. Stato, V, 26 agosto 2010, n. 5954).

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