Il termine per l’impugnazione decorre dalla comunicazione individuale dell’aggiudicazione al partecipante escluso

Redazione Scientifica
05 Febbraio 2020

Il dato normativo evincibile dalla disposizioni in materia di termini per l'impugnazione dei provvedimenti concernenti le procedure di affidamento fa coincidere espressamente il dies a quo...

Il dato normativo evincibile dalla disposizioni in materia di termini per l'impugnazione dei provvedimenti concernenti le procedure di affidamento fa coincidere espressamente il dies a quo dell'impugnazione con la comunicazione individuale dell'atto di aggiudicazione al partecipante escluso che abbia già impugnato il provvedimento di esclusione o sia in termini per farlo.

L'affermazione secondo cui «essendo stata la ricorrente esclusa dalla procedura non doveva essere destinataria della comunicazione personale dell'aggiudicazione definitiva» è antitetica sia rispetto al testo della norma (art. 76 co. 5 del D.lgs. n. 50\2016) sia rispetto alla sua ratio, posto che proprio l'offerente escluso dalla gara ha interesse a impugnare il provvedimento di aggiudicazione e, quindi, ad esserne informato.

Risulta irrilevante ai fini del decorso del termine per l'impugnazione dell'aggiudicazione la «pubblicazione dell'atto nelle forme digitali ai sensi dell'art. 53 delle Regole del sistema di E procurement della PA», in quanto il legislatore ha predeterminato e compiutamente disciplinato (attraverso il combinato disposto di cui all'art. 120 comma 5 del d.lgs. n. 104\2010 e all'art. 76 del d.lgs. n. 50\2016) la forma di comunicazione dei provvedimenti di gara dalla quale far decorrere il termine decadenziale.

Con affermazione enucleata in relazione al previgente codice, ma traslabile nel nuovo assetto normativo, la giurisprudenza si è espressa in ordine al principio per cui nelle gare pubbliche la pubblicazione della delibera di aggiudicazione di per sé sola non è idonea a determinare la decorrenza del termine d'impugnazione, se ad essa non si accompagna la comunicazione dell'aggiudicazione definitiva a tutti gli interessati di cui all'art. 76, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 (ex multis, Cons. Stato sez. III, n. 5859/2018; Id., sez. V, n. 5257/2019).

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