Servizio di trasporto marittimo e l’applicabilità dell’art. 63 c.c.p.

Redazione Scientifica
25 Febbraio 2020

Per il servizio di trasporto marittimo, l'applicabilità dell'art. 63 del Codice dei contratti pubblici è espressamente inibita dagli artt. 118 e 122 del medesimo codice, atteso che quest'ultimo – per i contratti esclusi dalla sua applicazione, quali quelli di trasporto...

Per il servizio di trasporto marittimo, l'applicabilità dell'art. 63 del Codice dei contratti pubblici è espressamente inibita dagli artt. 118 e 122 del medesimo codice, atteso che quest'ultimo – per i contratti esclusi dalla sua applicazione, quali quelli di trasporto ferroviario menzionati nell'art. 118 - dispone che “Con riferimento alle procedure di scelta del contraente, gli enti aggiudicatori nei settori speciali applicano, per quanto compatibili con le norme di cui alla presente Sezione, i seguenti articoli della Parte II, Titolo III, Capi II e III: 60, salvo che la disposizione sull'avviso di preinformazione si intende riferita all'avviso periodico indicativo; 61, commi 1 e 2, con la precisazione che il termine di 30 giorni ivi previsto può essere ridotto fino a quindici giorni, nonché commi 3 e 5; 64 con la precisazione che il termine di trenta giorni per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al comma 3, può essere ridotto fino a quindici giorni, qualora sia stato pubblicato un avviso periodico indicativo e sia stato trasmesso un invito a confermare interesse; 65; 66; 67; 68; 69; 73 e 74. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli da 123 a 132”.

Non è prevista, pertanto, l'estensione ai settori speciali delle regole e dei presupposti per la procedura negoziata previsti dall'art. 63 del Codice.

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