Impugnazione dell’esclusione, impugnazione dell’aggiudicazione e sospensione del processo

Redazione Scientifica
12 Febbraio 2020

I riflessi dell'illegittimità dell'esclusione sul provvedimento di aggiudicazione vanno qualificati in termini di invalidità derivata di tipo “viziante” e non “caducante”, atteso che...

I riflessi dell'illegittimità dell'esclusione sul provvedimento di aggiudicazione vanno qualificati in termini di invalidità derivata di tipo “viziante” e non “caducante”, atteso che, rispetto all'esclusione di un partecipante dalla procedura competitiva, la determina di aggiudicazione non si pone in un rapporto di conseguenzialità immediata, in quanto di regola comporta una valutazione più generale delle varie poste in gioco.

Osservato come l'atto di esclusione (autonomamente impugnato) si ponga alla stregua di “presupposto di legittimità” e non quale “presupposto di esistenza” rispetto al provvedimento di aggiudicazione (autonomamente impugnato), esiste una connessione pregiudizialità tra i due gravami, da risolvere con il ricorso alla sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 79 cod.proc.amm., poichè la definitiva esclusione della ricorrente dalla gara priverebbe l'operatore economico della legittimazione a contestare gli esiti della procedura di affidamento, mentre il ricorso alla sospensione del processo trova senz'altro conforto nei più recenti arresti giurisprudenziali per i quali il rinvio operato dall'art. 79, comma primo, cod.proc.amm. deve intendersi come riferito a tutte le fattispecie di sospensione del giudizio previste dal codice di procedura civile. Con ciò, laddove non possa farsi applicazione dell'art. 295 cod.proc.civ. – presupponendo lo stesso la pendenza in primo grado del giudizio pregiudicante –, può comunque venire in rilievo l'istituto della sospensione facoltativa del giudizio ai sensi dell'art. 337, comma 2, cod.proc.civ., invocabile “non solo quando è impugnata con un mezzo di impugnazione straordinario una sentenza già passata in giudicato, ma anche in caso di impugnazione ordinaria; in tal caso, se il giudizio pregiudicante è stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato solo ai sensi dell'art. 337, secondo comma, cit. e non ai sensi dell'art. 295 c.p.c.” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 settembre 2018 n. 5185).

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