E’ legittimo il supporto al RUP in sede di verifica da parte della Commissione di gara

Redazione Scientifica
25 Febbraio 2020

Anche nella vigenza del d.lgs. n. 50 del 2016, pertiene al RUP intervenire con la propria funzione di verifica e supervisione sull'operato della commissione aggiudicatrice, in ordine alle...

Anche nella vigenza del d.lgs. n. 50 del 2016, pertiene al RUP intervenire con la propria funzione di verifica e supervisione sull'operato della commissione aggiudicatrice, in ordine alle offerte sospette di anomalia, tenuto conto che ben diverse sono le valutazioni da compiersi nell'ambito del subprocedimento di verifica di anomalia, rispetto a quelle compiute dalla commissione in sede di esame delle offerte.

Si deve, nondimeno, escludere che si tratti di competenza non derogabile e che, pertanto, il RUP possa in concreto delegare il relativo apprezzamento, di carattere eminentemente tecnico, proprio alla commissione giudicatrice, in considerazione della posizione che questa riveste nel procedimento di gara, in quanto composta da “esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto” (cfr. Cons. Stato, III, 21 luglio 2017, n. 3615).

Rispetto a tale interpretazione sono coerenti le Linee guida ANAC n. 3 del 2016, le quali, tra l'altro, fanno riferimento al “supporto” da parte della commissione esaminatrice nella valutazione di anomalia, palesando, quindi, l'esigenza che il RUP, prima di assumere le valutazioni definitive in ordine al giudizio di anomalia, chieda il parere, se pure, non vincolante, della commissione.

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