Vademecum di prima lettura sulle misure urgenti per la giustizia amministrativa e comunicato ufficio stampa giustizia amministrativa

Maria Alessandra Sandulli
09 Marzo 2020

VADEMECUM DI PRIMA LETTURA SULLE MISURE URGENTI PER LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA (ART. 4 DL 8.3.2020 e COMUNICATO UFFICIO STAMPA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 9.3.2020)

MISURE FINO AL 22 MARZO EX LEGE: ART 4 COMMA 1

Dall'8 al 22 marzo i termini processuali sono tutti sospesi come d'estate (quindi tranne quelli per appello cautelare e, credo, elettorali)

Le udienze e le cc (anche cautelari), quindi anche accesso, ottemperanza e simili, sono rinviate a dopo il 22 marzo

Cautelari: chi ne ha bisogno può chiedere decisione monocratica con effetto fino a c c post 22 marzo

MISURE OPERANTI DAL 23 MARZO FINO AL 31 MAGGIO EX LEGE

Art 4, comma 4 e comma 5:

Le cause passano in decisione senza discussione (anche le cautelari)

Per la discussione (sia in c c che in up) occorre che anche una sola parte faccia espressa richiesta con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione (eventuale: in caso di richiesta di discussione i presidenti possono prevedere altre deroghe e/o organizzare discussione da remoto).

art 4, comma 6:

Le udienze pubbliche saranno comunque celebrate a porte chiuse

art 4, comma 10:

sospeso deposito obbligatorio copie cortesia

ALTRE MISURE EVENTUALI (FINO AL 31 MAGGIO)

art 4, comma 2 e comma 3:

Eventuali misure organizzative – anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi – potranno essere adottate, dai presidenti (…), che potranno inter alia disporre che le udienze già calendarizzate in data successiva all 22 marzo siano rinviate in data successiva al 31 maggio; assicurando in ogni caso la trattazione entro il 31 dicembre; eccezione per le cautelari, elettorali e quelle la cui ritardata trattazione potrebbe produrre un grave pregiudizio per le parti (con dichiarazione d'urgenza assunta dal presidente)

MODIFICA A REGIME DELLE MODALITA' DEI DEPOSITI CARTACEI

art 4, comma 10 (ex lege):

I depositi cartacei si possono fare anche a mezzo posta

PROBLEMA APERTO

Cosa accade per i termini a ritroso dalle udienze gia' calendarizzate dopo la sospensione di cui al comma 1 che scadrebbero fino al 22 marzo? il problema si pone soprattutto se il deposito post 22 marzo ridurrebbe i termini a difesa

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