Modifica delle quote del RTI: è consentita in sede di soccorso istruttorio?
24 Marzo 2020
La vicenda . Consip S.p.a. indiceva una gara per la stipula di una convenzione avente ad oggetto i servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le pubbliche amministrazioni, suddivisa in nove lotti. Al quinto lotto partecipava un raggruppamento temporaneo di imprese che, in sede di offerta, dichiarava la seguente ripartizione delle prestazioni: 40% la mandataria, 40% una mandante e 20% l'altra mandante. La Commissione giudicatrice rilevava un contrasto con la legge di gara nella parte in cui prevedeva che la mandataria avrebbe dovuto svolgere le prestazioni in misura maggioritaria (cfr. art. 83, comma 8, del Codice dei contratti pubblici). Di conseguenza, la Commissione decideva di attivare la procedura di soccorso istruttorio chiedendo al concorrente di confermare la correttezza della ripartizione indicata. Il concorrente specificava allora che la mandataria avrebbe eseguito le prestazioni nella misura del 40,1%, mentre la mandante nella misura del 39,9%. Avverso il ricorso proposto da altro concorrente alla medesima procedura per contestare l'attivazione dello strumento del soccorso istruttorio, il RTI concorrente assumeva di aver commesso un errore nella formulazione dell'offerta, dovuto all'impostazione del calcolatore utilizzato, che avrebbe arrotondato all'unità più prossima le quote percentuale delle prestazioni già definite (e così 40,1% sarebbe divenuto 40% e 39,9% anch'esso 40%).
La soluzione. Il Collegio afferma che,attraverso il soccorso istruttorio, la Commissione giudicatrice ha consentito al RTI una modifica sostanziale della propria offerta, tale dovendosi ritenere la diversa ripartizione delle quote tra le componenti il raggruppamento , non avendo rilevanza alcuna la circostanza che la modifica sia stata nella percentuale minima dello 0,1%. Il soccorso istruttorio, invero, non può essere utilizzato per porre rimedio ad errori contenuti nell'offerta poiché sarebbe, altrimenti, alterato il principio di par condicio tra i concorrenti.
Con riguardo alla giustificazione fornita dal RTI, relativa all'impostazione del calcolatore utilizzato, la sentenza ricorda che l'errore è tale se, riconosciuto dalla stazione appaltante, possa essa stessa emendarlo, con una mera attività correttiva delle dichiarazioni. In ogni altro caso, ove, invece, si è in presenza di una difformità rispetto alle disposizioni di gara che richiede, per essere eliminata, l'intervento dell'operatore economico che abbia formulato l'offerta, non si è più nell'ambito dell'errore emendabile, ma in quello del soccorso istruttorio.
Dunque, la Commissione giudicatrice, non potendo attivare la procedura di soccorso istruttorio, avrebbe dovuto disporre l'esclusione del RTI dalla procedura di gara. |