L’Avcpass è l’unica modalità idonea per la prova dei requisiti
25 Marzo 2020
Il caso. Il ricorrente aggiudicatario è stato escluso da una procedura di gara per non aver inserito nel sistema Avcpass gestito dall'Anac, entro il termine perentorio di 10 giorni assegnato dalla stazione appaltante, la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di qualificazione. Il ricorrente ha dedotto di aver incontrato nell'attività di caricamento di tale documentazione difficoltà operative riconducibili ad un non corretto funzionamento del sistema Avcpass che ha impedito il buon esito di tale operazione e di aver, entro il termine assegnato, provveduto comunque a trasmettere mediante pec direttamente alla stazione appaltante la documentazione richiesta.
La soluzione del Tar Lazio. Il Tar Lazio ha in primo luogo verificato, in punto di fatto, che i dedotti malfunzionamenti del sistema di trasmissione Avcpass hanno avuto carattere solo temporaneo e quindi non possono apprezzarsi alla stregua di un oggettivo impedimento ostativo alla consegna da parte della ricorrente della documentazione richiesta. In punto di diritto, poi, il Tar ha richiamato l'art. 81 del codice, il quale stabilisce che “la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, e' acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici”, evidenziando che, fino all'emanazione del decreto ministeriale che sancisce l'operatività della banca dati, si applica l'art. 216 comma 13 del Codice, secondo cui “le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVC Pass istituita presso l'ANAC”. Pertanto, nel sistema del Codice la trasmissione della documentazione attraverso il sistema Avcpass costituisce l'unica modalità idonea per la prova dei requisiti oggetto del sistema stesso. In questo senso, prosegue il Tar Lazio, depone il termine “esclusivamente”, presente nell'art. 81, comma 1, del Codice, indicativo dell'obbligatorietà del ricorso al sistema Avcpass: obbligatorietà confermata dall'art. 216, comma 13, dello stesso d. lgs. n. 50/16 che non a caso afferma che le stazioni appaltanti “utilizzano” e non già “possono utilizzare” il sistema. Si tratta di norme, di rango primario, idonee ad assumere valenza eterointegrativa del bando che non ammettono di regola il ricorso a strumenti diversi. L'esclusività del sistema Avcpass, prevista dalle disposizioni citate, infatti risponde “ad una precisa ratio legis che è volta ad assicurare una verifica informatizzata dei requisiti di partecipazione, evitando, in tal modo, uno stallo del sistema o peggio ancora una regressione alle modalità di verifica cartacea, assicurando al contempo certezza e uniformità di procedure, anche nell'ottica di una auspicata accelerazione dei tempi di conclusione delle gare”. |