L’operatività del principio di equivalenza non è impedita dalla mancanza di una specifica dichiarazione del concorrente

Redazione Scientifica
23 Marzo 2020

L'art. 68, comma 7, del d.lgs. 50/2016 non onera i concorrenti di un'apposita formale dichiarazione circa l'equivalenza funzionale del prodotto offerto, potendo la relativa prova essere...

L'art. 68, comma 7, del d.lgs. 50/2016 non onera i concorrenti di un'apposita formale dichiarazione circa l'equivalenza funzionale del prodotto offerto, potendo la relativa prova essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato; la Commissione di gara può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla lex specialis. Pertanto, la mancanza di una specifica dichiarazione del concorrente e di una espressa motivazione non impediscono l'operatività del principio in parola, di rilevanza generale nella materia degli appalti pubblici.

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