Legge - 27/07/1978 - n. 392 art. 41 - Norme applicabili.Norme applicabili. Ai contratti previsti nell'articolo 27 si applicano le disposizioni degli articoli da 7 a 11. Le disposizioni di cui agli articoli 38, 39 e 40 non si applicano ai rapporti di locazione di cui all'articolo 35. InquadramentoSotto la rubrica: «Norme applicabili», l'art. 41 della l. n. 392/1978 stabilisce che: – ai contratti previsti nell'art. 27 (ossia ai contratti di locazione con destinazione non abitativa) si applicano le disposizioni degli artt. da 7 a 11, contenute cioè nel capo dedicato alle locazioni ad uso di abitazione e concernenti, la clausola di scioglimento in caso di alienazione, le spese di registrazione, gli oneri accessori, la partecipazione del conduttore all'assemblea dei condomini, il deposito cauzionale; – le disposizioni di cui agli artt. 38, 39 e 40 (diritto di prelazione, diritto di riscatto, diritto di prelazione in caso di nuova locazione) non si applicano ai rapporti di locazione di cui all'art. 35 (relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che non comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori nonché destinati all'esercizio di attività professionali, ad attività di carattere transitorio, ed agli immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici). Si tratta di una norma di rinvio del cui rilievo si è trattato nei commenti agli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 27, 34, 35, 38, 39 e 40 della l. n. 392/1978 (al cui commento, appunto, si rinvia). BibliografiaCuffaro, Art. 41. Norme applicabili, in Bianca, Irti, Lipari, Proto Pisani, Tarzia (a cura di), Equo canone. Disciplina delle locazioni di immobili urbani, Padova, 1980. |