Anche l'avviso di conclusione indagini penale rientra negli obblighi dichiarativi

Guido Befani
01 Aprile 2020

Una volta che il soggetto sia a conoscenza, in modo inequivoco - per effetto, ad esempio, dell'applicazione di una misura penale, ovvero della trasmissione dell'avviso di conclusione delle indagini - della contestazione mossa nei suoi confronti, per un fatto di cui si assume la contrarietà ad una norma, la diligenza qualificata, che da lui l'ordinamento pretende, gli impone di dichiarare il fatto stesso alla stazione appaltante.

Nell'accogliere il ricorso avverso l'aggiudicazione, il Collegio ha avuto modo di rilevare la fondatezza della censura sulla mancata dichiarazione, da parte del RTI aggiudicatario, in sede di presentazione della domanda di partecipazione, della pendenza di indagini penali a carico dei rappresentanti legali.

Per il Collegio, infatti, il problema interpretativo da risolvere nel caso di specie consisteva nello stabilire se i fatti di rilevanza penale dovessero essere dichiarati dai legali rappresentanti pur in assenza di una condanna penale e nonostante la lex specialis non prevedesse in dettaglio tali obblighi dichiarativi.

Ad ogni modo, la versione dell'art. 80, comma 5, lett. c),del d.lgs. n. 50 del 2016, applicabile ratione temporis, prevede l'esclusione del concorrente qualora la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano, ex multis, anche il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

In questo senso, per il Collegio, anche la violazione degli obblighi informativi può integrare il grave illecito professionale endoprocedurale, citato nell'elencazione esemplificativa dell'art. 80, comma 5, lett. c), come omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, con conseguente facoltà della stazione appaltante di valutare tale omissione o reticenza ai fini dell'attendibilità e dell'integrità dell'operatore economico.

Inoltre, è diverso l'obbligo di dichiarare sentenze penali di condanna rientranti tra quelle previste dall'art. 80, comma 1, rispetto a quelle rilevanti ai sensi del successivo comma 5, lett. c), posto che, nel primo caso l'esclusione integra un atto vincolato, in quanto la previsione di esclusione discende direttamente dalla legge, mentre nella seconda ipotesi la valutazione è rimessa alla stazione appaltante. I concorrenti, quindi, devono dichiarare ogni episodio della vita professionale astrattamente rilevante ai fini della esclusione, pena la impossibilità per la stazione appaltante di verificare l'effettiva rilevanza di tali episodi sul piano della integrità professionale dell'operatore economico, non essendo configurabile in capo all'impresa alcun filtro valutativo o facoltà di scegliere i fatti da dichiarare e sussistendo l'obbligo della onnicomprensività della dichiarazione, in modo da permettere alla stazione appaltante di espletare, con piena cognizione di causa, le valutazioni di sua competenza.

Infine, è apparso evidente che l'obbligo dichiarativo si estende ai fatti di rilevanza penale che siano stati addebitati al soggetto dall'Autorità competente in correlazione con l'attività professionale svolta, mentre resta irrilevante che in relazione ad essi sia intervenuta la richiesta di rinvio a giudizio, il rinvio a giudizio o una decisione giurisdizionale, laddove, una volta che il soggetto sia a conoscenza, in modo inequivoco - per effetto, ad esempio, dell'applicazione di una misura penale, ovvero della trasmissione dell'avviso di conclusione delle indagini - della contestazione in senso lato mossa nei suoi confronti, per un fatto di cui si assume la contrarietà ad una norma, la diligenza qualificata, che da lui l'ordinamento pretende, gli impone di dichiarare il fatto stesso alla stazione appaltante.

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