Sulle modalità di chiusura dei plichi contenenti le offerte
25 Marzo 2020
Se è pur vero che, in linea generale, la violazione delle modalità di confezionamento, benché prescritte dalla lex specialis a pena di esclusione, quando si traduca in una mera violazione di carattere formale, non comporti necessariamente l'automatica estromissione dalla gara, laddove invece abbia luogo un effettivo vulnus alle esigenze sostanziali alla cui tutela tali incombenti sono preordinati, la stazione appaltante non può che procedere all'esclusione (Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 2018, n. 6520). Pertanto, quest'ultima è legittimamente assunta qualora, come nella specie, le buste contenenti le offerte siano state chiuse mediante semplice incollatura e non risultino controfirmate sui lembi di chiusura ma al disotto di essi, sicché, in sostanza, i plichi non possono ritenersi “sigillati”, considerando che, malgrado il verbo sigillare, come utilizzato nel linguaggio comune, non imponga necessariamente l'apposizione di un sigillo, lo stesso richiede comunque una chiusura ermetica, tale da impedire ogni accesso, o rendere evidente ogni tentativo di apertura (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 5 marzo 2018, n. 497). In particolare, l'uso dei lembi preincollati dal fabbricante con la dicitura “plico verificabile per ispezione postale” costituisce elemento idoneo a far ritenere il mancato assolvimento all'onere di sigillatura della busta, in modo che ne sia garantita l'integrità, segretezza, identità, provenienza ed immodificabilità della documentazione (T.A.R. Lazio, sez. II ter, 13 giugno 2016 n. 6745). |