In materia di verifica dell'anomalia, il sindacato del G.A. può essere esercitato solo in caso di gravi ed evidenti errori di valutazione
30 Marzo 2020
Il caso. La vicenda trae origine dall'impugnazione del provvedimento con cui è stata disposta l'aggiudicazione, nei confronti di un RTI, del servizio di pulizia e disinfezione degli ambienti di una ASST (Azienda Socio Sanitaria Territoriale). In particolare, la stazione appaltante avviava il sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta dell'aggiudicatario, chiedendo al concorrente di fornire precisazioni via via più dettagliate. Il RUP, a seguito del procedimento de qua, riteneva come esaustive le giustificazioni fornite, ritenendole idonee a comprovare la congruità dell'offerta presentata. La ricorrente, de contrario, censurava l'illegittimità dell'aggiudicazione per violazione dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50 del 2016, denunciando l'insostenibilità economica dell'offerta del RTI, laddove, in particolare, non sarebbero stati computati i costi relativi ad alcune voci dell'offerta tecnica.
La soluzione giuridica. Nel rigettare le doglianze della ricorrente, il TAR ha preliminarmente richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis, TAR Toscana, sez. I, 30 gennaio 2020, n.124; TAR Puglia, Bari, sez. III, 17 gennaio 2020, n.56; Cons. Stato sez. VI, 23 dicembre 2019, n.8679; id., sez. V, 5 febbraio 2019, n.881), secondo cui il giudizio di verifica dell'anomalia dell'offerta non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, ma è finalizzato alla «verifica dell'attendibilità e serietà della stessa ovvero dell'accertamento dell'effettiva possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte». Tale giudizio, nello specifico, ha natura “globale e sintetica” e deve risultare da un'analisi di carattere tecnico delle singole componenti di cui l'offerta si compone, al fine di valutare se l'anomalia delle diverse componenti si traduca in un'offerta complessivamente inaffidabile. Esso, in buona sostanza, costituisce espressione «di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato alla Pubblica amministrazione e insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato della Commissione di gara» (Consiglio di Stato, sez. V, n. 7391 del 28/10/2019). Il Collegio, dunque, ha ulteriormente specificato come l'esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti, a dimostrazione della non anomalia della propria offerta ovvero della sua sostenibilità/attendibilità, rientra nell'alveo dell'esercizio di un potere di discrezionalità tecnica attribuito alla pubblica amministrazione «con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi ed evidente errori di valutazione oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice può esercitare il proprio sindacato, ferma restando l'impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell'amministrazione procedente» (sul punto, Cons. Stato, Sez. V, 25 giugno 2018 n. 3924, 7 maggio 2018 n. 2689 e 3 aprile 2018 n. 2051).
In conclusione. Nell'ambito e nei limiti di un giudizio ab extrinseco, il Collegio, alla luce delle analiticità del sub-procedimento di verifica dell'anomalia condotto dal RUP e dell'attendibilità e non contraddittorietà delle giustificazioni allegate dall'aggiudicatario, non ha ravvisato elementi di illogicità o irrazionalità nella valutazione compiuta dalla stazione appaltante atti ad inficiarne la legittimità. |