Coronavirus, le regole tecniche della Corte dei Conti sulle udienze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti
06 Aprile 2020
Tale decreto, al fine di contrastare in via d'urgenza l'emergenza epidemiologica da COVID-19, stabilisce le regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle udienze dinanzi alla Corte dei Conti con collegamento da remoto, ed inoltre la redazione e la pubblicazione telematica dei provvedimenti del giudice in forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale. Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta.
Udienze in videoconferenza. Fino al prossimo 30 giugno 2020, e per tutta la durata dell'emergenza stabilita dal d.l. Cura Italia, nelle ipotesi di cui all'art. 85, comma 3, lett. e), dello stesso decreto (decreto legge 17 marzo 2020, n. 18), le udienze collegiali o monocratiche, sia pubbliche che camerali, nonché le camere di consiglio, possono svolgersi mediante collegamenti da remoto, utilizzando i programmi attualmente nella disponibilità della Corte dei Conti, con le modalità indicate dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati ed in conformità delle disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente della Corte dei Conti e delle linee guida adottate dai competenti vertici istituzionali.
Provvedimenti digitali del giudice. Tali provvedimenti possono essere redatti sottoforma di documento informatico sottoscritto con firma digitale, in formato PDF o PDF/A. La segreteria provvede alla pubblicazione del provvedimento digitale e vi appone i relativi dati forniti dal sistema informativo GIUDICO, in automatico. Successivamente vengono inseriti nel fascicolo informativo nell'ambito del sistema GIUDICO. I provvedimenti pronunciati in udienza vengono inseriti nel processo verbale digitale.
Sospensione obbligo originale cartaceo. Infine, in questo periodo e per tutta la durata dell'emergenza, al fine di fronteggiare la diffusione dell'epidemia da COVID-19, è sospeso l'obbligo di deposito in segretaria dell'originale cartaceo o della copia cartacea conforme all'originale degli atti processuali, fino al 30 giugno 2020. |