Sul divieto di commistione tra requisiti soggettivi di qualificazione e criteri di valutazione dell’offerta tecnica

Davide Cicu
08 Aprile 2020

Il divieto di commistione tra i requisiti di qualificazione ed i criteri di valutazione dell'offerta non opera in modo meccanicistico, purché gli aspetti soggettivi di valutazione, individuati dalla lex specialis, non siano destinati ad essere apprezzati dalla commissione di gara in modo avulso dal contesto dell'offerta dei concorrenti, quanto, invece, quale garanzia della prestazione del servizio.

I criteri di valutazione dell'offerta. Un ente locale ha bandito una gara per l'affidamento della gestione del servizio di centro antiviolenza e di case rifugio, unitamente all'incarico di previa progettazione dello stesso, da svolgere congiuntamente alla medesima Stazione appaltante, sulla base della proposta progettuale del concorrente aggiudicatario.

Tale proposta, da corredare con un piano economico previsionale, doveva essere finalizzata al consolidamento e al miglioramento dei servizi e delle azioni utili alla prevenzione e al contrasto del fenomeno di violenza nei confronti delle donne.

Al termine della procedura, l'operatore economico, secondo classificato, ha censurato alcune disposizioni della lex specialis che, in ordine ai criteri di valutazione delle offerte, vincolavano la commissione giudicatrice ad attribuire al criterio soggettivo “curriculum dei soggetti individuati dagli operatori” un punteggio superiore a quello assegnabile al progetto tecnico.

Il divieto di commistione dei requisiti di partecipazione e di valutazione: esistono deroghe? Con la sentenza in esame è stato chiarito preliminarmente che l'affidamento di servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie deve avvenire, ai sensi dell'art. 36 del Dlgs n. 50 del 2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, correttezza, concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e di pubblicità, nel cui ambito va incluso pure il divieto di commistione fra criteri soggettivi di qualificazione e quelli oggettivi per la valutazione dell'offerta.

Tuttavia, il Giudice amministrativo, a temperamento del citato principio, ha precisato che tale «divieto non debba essere applicato in modo meccanicistico, dovendosi infatti temperarne la portata qualora determinati requisiti di partecipazione, pur se attinenti alle caratteristiche soggettive dell'offerente, siano tuttavia idonei ad essere apprezzati quale garanzia della prestazione del servizio, in quanto incidenti sulle modalità esecutive dello stesso, e quindi, come parametro idoneo ad esprimere talune caratteristiche oggettive dell'offerta».

In altri termini, il divieto di commistione in questione non risulterebbe eluso o violato allorquando gli aspetti soggettivi, indicati dalla lex specialis, non siano destinati ad essere apprezzati in quanto tali ma, piuttosto, come parametri afferenti le caratteristiche oggettive del servizio.

La soluzione del caso in esame: l'irragionevolezza del peso dei criteri di valutazione. Ciò premesso, il Collegio ha riscontrato che l'aver maturato a) una esperienza nella gestione di centri antiviolenza e di case rifugio e b) la previa partecipazione a precedenti progetti analoghi, sono criteri di valutazione privi di un reale legame con la qualità del servizio da offrire.

In altre parole, la previsione di attribuire alla voce “curriculum dell'organismo candidato” un punteggio superiore a quello assegnabile al progetto preliminare da offrire appare irragionevole e discriminatoria, considerato che, in relazione ai citati criteri soggettivi, è stata prevista l'assegnazione di quasi un terzo del punteggio disponibile. Dunque, la gara, secondo il TAR, avrebbe dovuto prevedere, quantomeno, una diversa ponderazione dei criteri di valutazione delle offerte.

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