Il sindacato del Giudice Amministrativo sul procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, sulla scorta del principio dell’id quod plerumque accidit

Davide Cicu
08 Aprile 2020

La formulazione di un'offerta e la conseguente verifica di anomalia si fondano su stime previsionali e su apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità ed elasticità, per cui è sufficiente comprovare, al fine di superare il detto giudizio di anomalia, che la quantificazione preventiva delle voci di costo dell'offerta sia ex ante ragionevole ed attendibile.

L'oggetto della controversia. Un operatore economico, secondo classificato in una procedura per l'aggiudicazione di un appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di bonifica ambientaledi edifici pubblici, si duole giudizialmente della mancata esclusione dell'impresa ritenuta aggiudicataria, che avrebbe presentato un'offerta anormalmente bassa.

L'offerta in questione risulterebbe essere manifestamente insostenibile, poiché l'aggiudicataria avrebbe, da una parte, sottostimato l'incidenza della manodopera nell'appalto, offrendo un monte ore lavorative troppo basso rispetto a quello del ricorrente, e, dall'altra, manifestato di adoperare quota parte di manodopera contrattualizzata con il ccnl metalmeccanico, anziché con il ccnl edile, che, secondo il ricorrente, sarebbe stato da applicare al caso di specie.

Il giudizio di verifica dell'anomalia dell'offerta: i limiti di sindacabilità. A fronte di tali doglianze,il Collegio ha ripercorso il consolidato orientamento del Consiglio di Stato in ordine alle coordinate che connotano il procedimento di anomalia dell'offerta ed i limiti dell'inerente sindacato giudiziale.

In primo luogo, è stato ribadito che tale procedimento, finalizzato alla verifica dell'attendibilità e serietà dell'offerta del concorrente, costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato all'Amministrazione, che il Giudice amministrativo può sindacare sotto il mero profilo della logicità, ragionevolezza e adeguatezza dell'istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci.

Anche l'esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti, a dimostrazione della non anomalia della propria offerta, rientra nella citata discrezionalità, per cui il Giudice potrebbe esercitare il proprio sindacato soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi ed evidenti errori di valutazione oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, ferma restando l'impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell'Amministrazione.

Ebbene, così sinteticamente premesso, prendendo abbrivio dai predetti postulati giurisprudenziali, il TAR ha riscontrato l'infondatezza del ricorso.

Il principio dell'id quod plerumque accidit e la libertà di scelta del contratto collettivo. Anzitutto, è stata disattesa la prima doglianza del ricorrente con cui si censurava la congruità dell'offerta sotto i profili del monte ore lavoro e della produttività.

Il controinteressato ha difatti corroborato l'istruttoria svolta dall'Amministrazione, allegando e dimostrando di aver correttamente stimato, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, l'incidenza e il monte orario della manodopera necessaria all'esecuzione dell'appalto, ovvero che la propria offerta fosse ex ante ragionevole ed attendibile.

Anche il secondo ordine di motivi di pretesa illegittimità è parso infondato.

E invero, secondo il Collegio «la scelta del contratto collettivo da applicare rientra nelle prerogative di organizzazione dell'imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, fermo un limite di coerenza con l'oggetto dell'appalto, che nel caso di specie è stato pienamente rispettato».

Pertanto, circa quest'ultimo profilo, giova osservare che non può considerarsi anomala l'offerta «allorché la stessa sia riconducibile al minore costo del lavoro applicato al proprio personale rispetto a quello applicato da altra impresa, se nella lex specialis di gara si richiede, come nella fattispecie, l'indicazione non già di un contratto specifico ma di quale sia il contratto applicato».

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