Importanti chiarimenti sul tema della modificazione soggettiva del raggruppamento

Redazione Scientifica
03 Aprile 2020

Se la modificazione soggettiva del raggruppamento è intervenuta dopo l'aggiudicazione definitiva, a seguito della comunicazione alla stazione appaltante del DURC...

Se la modificazione soggettiva del raggruppamento è intervenuta dopo l'aggiudicazione definitiva, a seguito della comunicazione alla stazione appaltante del DURC negativo, è applicabile l'art. 48, commi 17 e 18, codice degli appalti.

Tali norme dispongono che, in deroga alla regola generale dell'immodificabilità del raggruppamento temporaneo rispetto alla composizione risultante dall'impegno presentato in sede di offerta (art. 48, comma 9), è consentita al raggruppamento la possibilità di modificare la propria composizione in conseguenza di un evento che privi uno dei suoi partecipanti della capacità di contrattare con la Pubblica amministrazione (in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti, ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo) ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'art. 80, o nei casi previsti dalla normativa antimafia.

Il comma 19 ter dell'art. 48, comma aggiunto dall'articolo 32, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, estende espressamente la possibilità di modifica soggettiva per le ragioni indicate dai commi 17, 18 e 19, anche in corso di gara.

Le norme di cui ai commi 18 e 19 ter dell'art. 48, si pongono in posizione di specialità rispetto alla previsione generale di cui all'art. 80, comma 6, in materia di esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti generali.

Il comma 19 dell'art. 48 si riferisce all'ipotesi di riduzione del raggruppamento per esigenze organizzative. In tal caso, il divieto di modifica per mancanza di requisiti si riferisce alla riduzione del raggruppamento dovuto a carenza di requisiti che risale alla presentazione dell'offerta, con finalità elusiva della mancanza ab origine dei requisiti, mentre i casi di cui ai commi 17 e 18 attengono alla fattispecie per la quale la perdita dei requisiti è sopravvenuta alla domanda di partecipazione.

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