Rito super accelerato: il termine per contestare l’ammissione del ricorrente principale decorre sempre dalla data di pubblicazione degli ammessi
07 Aprile 2020
Anche alla luce dell'orientamento espresso dal Cons. Stato, ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4, il termine (di trenta giorni) per la proposizione del ricorso incidentale, da parte del concorrente che, nel quadro del rito di cui all'art. 120, comma 2 bis cod. proc. amm. – oggi abrogato per effetto dell'art. 1, comma 22, lett. a), d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 giugno 2019, n. 55, ma applicabile ai processi in corso, in virtù della disciplina intertemporale di cui all'art. 1, comma 23 – ha subito in prevenzione l'impugnazione di altro concorrente della propria ammissione al prosieguo della gara (e che intenda far valere l'estromissione del ricorrente principale) decorre non – come nella fattispecie del ricorso incidentale ordinario di cui all'art. 42 cod. proc. amm. - dalla ricevuta notifica del ricorso principale (che, nella ipotesi generale, attiva e fa insorgere l'interesse ad agire), ma dalla conoscenza, nelle forme legali, dell'avvenuta ammissione del ricorrente principale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 agosto 2018, n. 5036). Invero, la presunzione assoluta di insorgenza immediata dell'interesse a ricorrere, che discende dall'onere di immediata impugnazione dell'art. 120, comma 2 bis, di suo conduce non solo alla successiva non configurabilità di un ricorso incidentale escludente a valle dell'impugnazione principale dell'aggiudicazione, com'è testualmente detto allo stesso comma 2 bis, penultimo periodo («L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale»); ma anche alla non configurabilità di analogo strumento, in senso proprio, come risposta a un ricorso immediato avverso l'altrui ammissione proposto in base al comma 2 bis, primo periodo, seconda parte.
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