Le precisazioni sulla definizione di “gruppo di imprese” nel primo Correttivo al Codice

Filippo Lamanna
13 Aprile 2020

Lo Schema di decreto Correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 febbraio 2020 interviene anche sulla lettera h) dell'art. 2, laddove si rinviene la definizione di “gruppo di imprese”, inteso come l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, escluso lo Stato, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto.

Lo Schema di decreto Correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 febbraio 2020 interviene anche sulla lettera h) dell'art. 2, laddove si rinviene la definizione di “gruppo di imprese”, inteso come l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, escluso lo Stato, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto.

Ad integrazione di tale definizione, il Correttivo precisa che non solo lo Stato, ma anche gli enti territoriali (indicati come enti locali nelle anteriori due versioni dello Schema) devono considerarsi esclusi dalla definizione normativa.

La precisazione, in apparenza superflua, ha sia una finalità di coerenza sistematica, sia la finalità di eliminare possibili motivi di dubbio e quindi di controversie, laddove corregge il riferimento limitativo prima fatto inesattamente solo allo Stato, integrandolo con riguardo anche agli altri enti pubblici territoriali, tenuto conto che, mentre l'art. 1, comma 1, esclude dalla disciplina del Codice lo Stato e gli enti pubblici, vi assoggetta invece il gruppo di imprese, sì che, l'aver poi escluso dal concetto di gruppo nell'art. 2, lettera h), solo lo Stato, poteva essere fonte di dubbi e discrasie sistemiche quanto alla sorte riservata agli enti pubblici locali.

Resta comunque il dubbio relativo agli enti pubblici non qualificabili come “territoriali”, benché si tratti di figura ormai di non così frequente verificazione.

Non residuano invece dubbi quanto alle società a partecipazione pubblica (qualunque sia l'intensità della partecipazione), che sono interamente rimesse alla disciplina del Codice, ivi comprese le disposizioni sui gruppi.

Inoltre il Correttivo riformula con parole diverse, sempre alla lettera h), al fine di renderle più chiare, le situazioni in presenza delle quali è possibile presumere, salvo prova contraria, lo svolgimento, da parte di un'impresa, dell'attività di direzione e coordinamento [ossia: 1) quando l'attività di direzione e coordinamento di società è esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci; 2) dalla società o ente che controlla le predette, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto].

La nuova formulazione è in effetti più in linea con quella codicistica, tenuto conto che la presunzione contenuta nell'art. 2497-sexies C.C. risulta formulata in senso opposto rispetto all'originaria versione dell'art. 2 del Codice, poiché individua la società che si presume eserciti la direzione e il coordinamento attraverso il controllo, mentre l'art. 2 del Codice presumeva quali società fossero sottoposte alla direzione e coordinamento (ossia le società controllate, direttamente o indirettamente, o sottoposte a controllo congiunto).

Ora la formulazione è allineata a quella del Codice civile, sia pure con l'integrazione innovativa riguardante il controllo congiunto, che in quel Codice non era previsto, ma che frequentemente la giurisprudenza aveva esteso, alla luce della natura eminentemente “fattuale” dell'attività di direzione e coordinamento.

Infine, la rettifica apportata alla lettera l) dell'art. 2, laddove le parole “per parti correlate ai fini del presente codice” sono eliminate, è finalizzata evidentemente ad evitare il dubbio che il significato di “parti correlate” sia soggetto a variazioni di contesto, sì che si adotta tout court la definizione che ne dà il Regolamento Consob in materia di operazioni con parti correlate.

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