Ultimi chiarimenti e delucidazioni sul rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale
10 Aprile 2020
Con la sentenza del 2019 C-333/18 (Lombardi Srl) la Corte di giustizia UE ha affermato che «anche quando, come nella controversia di cui al procedimento principale, altri offerenti abbiano presentato offerte nell'ambito della procedura di affidamento e i ricorsi intesi alla reciproca esclusione non riguardino offerte siffatte classificate alle spalle delle offerte costituenti l'oggetto dei suddetti ricorsi per esclusione» (§ 26), deve comunque essere esaminato nel merito il ricorso di ogni concorrente che «può far valere un legittimo interesse equivalente all'esclusione dell'offerta degli altri, che può portare alla constatazione dell'impossibilità, per l'amministrazione aggiudicatrice, di procedere alla scelta di un'offerta regolare» (§ 24). Ciò in vista del risultato utile comunque conseguibile, consistente nello stimolo indotto dalla pronuncia giurisdizionale di annullamento al potere di autotutela della stazione appaltante la quale, vistasi invalidare le offerte oggetto delle contrapposte impugnazioni, tra cui quella dell'aggiudicataria, «potrebbe prendere la decisione di annullare la procedura e di avviare una nuova procedura di affidamento a motivo del fatto che le restanti offerte regolari non corrispondono sufficientemente alle attese dell'amministrazione stessa». In altre parole, da tale sentenza si trae la regola che nei giudizi di impugnazione di atti di procedure di affidamento di contratti pubblici l'interesse ad agire in giudizio può avere sostanza in un'utilità non immediatamente ritraibile dalla decisione di accoglimento del ricorso, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza nazionale in relazione all'art. 100 cod. proc. civ., ma può essere anche intermediato dall'esercizio di un potere amministrativo di cui è paradigmatico il carattere discrezionale, quale quello di autotutela. La soluzione nei termini sopra indicati della descritta questione ad opera della Corte di giustizia UE, esclude i presupposti del suo deferimento all'Adunanza plenaria ex art. 99, comma 1, cod. proc. amm. |