Sulla natura di organismo di diritto pubblico dell’Ente autonomo “Fiere di Foggia”

Leonardo Droghini
15 Aprile 2020

L'Ente autonomo “Fiere di Foggia”, pur svolgendo attività commerciale, deve essere qualificato come organismo di diritto pubblico, in quanto sovvenzionato stabilmente dagli enti pubblici fondatori e perciò sottratto al rischio di mercato tipico dell'imprenditore.

Il caso. L'Ente autonomo “Fiere di Foggia” e il RTI aggiudicatario appellavano la sentenza del TAR Puglia, che aveva annullato gli atti della procedura di affidamento dei lavori, indetta dall'Ente fieristico.

Gli appellanti contestavano anzitutto la giurisdizione del giudice amministrativo, sul presupposto che, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, l'Ente fieristico non fosse qualificabile come organismo di diritto pubblico, svolgendo attività di carattere dichiaratamente commerciale, consistente nella realizzazione, ristrutturazione, riqualificazione di complessi immobiliari destinati ad ospitare eventi fieristici; attività poi finalizzate alla locazione ovvero alla alienazione a favore delle imprese del territorio.

La decisione. Il Collegio ha respinto il motivo di appello osservando che lo scopo statutario dell'Ente autonomo “Fiere di Foggia” trascende l'interesse di profitto dell'imprenditore privato, per rivolgersi all'interesse generalizzato presso il tessuto economico locale, attraverso la creazione di opportunità di crescita commerciale grazie alla promozione dei prodotti e dei servizi in occasione degli eventi fieristici organizzati dall'Ente appellante.

Pur se tale obiettivo è conseguito tramite l'esercizio di attività commerciale, deve precisarsi che lo svolgimento di attività commerciale non è incompatibile con il perseguimento di interessi generali, come confermato, sul piano giuridico, dalla figura dell'impresa pubblica prevista dall'art. 3, co. 1, lett. t), del codice dei contratti pubblici. Il perseguimento dell'interesse generale e l'esercizio di attività di impresa si combinano, tuttavia, diversamente nell'impresa pubblica e nell'organismo di diritto pubblico.

Precisamente, in base alla più recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza 15 ottobre 2017, LietSpecMet UAB C-567/15), l'elemento chiave per attribuire la qualifica di organismo di diritto pubblico è rappresentato dall'esistenza di un sostegno finanziario pubblico, di per sé incompatibile con il rischio di mercato tipico dell'imprenditore, e in questa mancanza risiede la ragione fondante l'applicazione in via autoritativa degli schemi di azione dell'evidenza pubblica nell'attività di affidamento di contratti, a corollario dell'attribuzione della qualifica di organismo di diritto pubblico.

Ciò precisato, il Consiglio di Stato ha osservato che le disposizioni statutarie dell'Ente autonomo “Fiere di Foggia”, pur a fronte del richiamo a schemi di azione propri dell'impresa privata, prefigurano un duplice canale di finanziamento, uno dei quali prevede lo stabile ricorso a risorse pubbliche. Pertanto, pur concepito come ente in grado di autofinanziarsi attraverso lo svolgimento dell'attività commerciale secondo criteri di imprenditorialità, l'Ente autonomo “Fiere di Foggia” ha per statuto il diritto di essere sovvenzionato dagli enti pubblici fondatori, non solo in sede istitutiva, ma nel corso della sua attività. Tale finanziamento giuridicamente garantito è indicativo dell'assenza di rischi di mercato tipici e, di conseguenza, sulla base degli elementi sopra esaminati, l'Ente va qualificato come organismo di diritto pubblico, tenuto per legge ad affidare contratti secondo gli schemi propri dell'evidenza pubblica, con conseguente giurisdizione su di essi del giudice amministrativo.

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