Sulla sindacabilità delle valutazioni espresse dalla Commissione di gara tramite punteggi numerici

20 Aprile 2020

In tema di valutazione delle offerte tecniche la Commissione di gara è titolare di un potere che è espressione di discrezionalità tecnica, come tale sottratto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo. Pertanto, salvo che i punteggi attribuiti non siano manifestamente illogici, irrazionali, irragionevoli, arbitrari, ovvero fondati su palese e manifesto travisamento dei fatti, il punteggio numerico è sufficiente a sorreggere la legittimità della valutazione espressa purché i criteri, con i relativi punteggi, siano adeguatamente predeterminati nella documentazione di gara tanto da rendere chiaro, analitico e comprensibile l'iter logico seguito dalla Commissione.

Il caso. La società appellante ricorre avverso la sentenza con cui è confermata la legittimità del provvedimento di aggiudicazione disposto in favore di altro concorrente sebbene, nella ricostruzione di parte ricorrente, lo stesso risulterebbe viziato per effetto della violazione dei criteri e sub-criteri stabiliti nella lex specialis di gara per la valutazione delle offerte tecniche. Il Consiglio di Stato ritiene, nel caso di specie, che i criteri di valutazione delle offerte siano stati individuati nella disciplina di gara con modalità sufficientemente precise, oggettive e specifiche, tali da ribadire la legittimità del provvedimento di aggiudicazione già accertata dalla sentenza di primo grado impugnata.

Il sindacato sui punteggi attribuiti delle offerte tecniche. Il Consiglio di Stato ribadisce il principio, più volte espresso in tema di valutazione delle offerte, secondo cui i punteggi numerici attribuiti dalle Commissioni di gara sono espressione di discrezionalità tecnica e, come tali, sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogici, irrazionali, irragionevoli, arbitrari, ovvero fondati su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti ovvero, ancora, salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione. Il giudice amministrativo non può, infatti, sostituire proprie valutazioni a quelle effettuate dall'autorità amministrativa, quando si tratti di regole (tecniche) attinenti alle modalità di valutazione delle offerte, non essendo sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile. Nelle gare pubbliche, per quanto attiene la valutazione delle offerte, il punteggio numerico espresso in merito alle singole componenti della proposta è equivalente ad una motivazione sufficiente a sorreggere la legittimità dell'aggiudicazione quando i criteri e sub-criteri determinati dalla disciplina di gara, con i relativi punteggi, siano sufficientemente chiari, analitici ed articolati, sì da delimitare adeguatamente l'iter logico seguito dalla Commissione in applicazione di criteri puntuali e predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità, con la conseguenza che solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici (conformi Cons. Stato, sez. V, 29 luglio 2019, n. 5308; Cons. Stato, sez. V, 3 aprile 2018, n. 2051).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.