Termini a ritroso e costituzione in giudizio durante la sospensione emergenziale

Redazione Scientifica
27 Aprile 2020

La scadenza dei termini per la produzione di documenti e memorie, ricadente nel periodo di sospensione previsto dal d.l. n. 18/2020 per l'emergenza da Covid-19, ove attraverso il calcolo a...

La scadenza dei termini per la produzione di documenti e memorie, ricadente nel periodo di sospensione previsto dal d.l. n. 18/2020 per l'emergenza da Covid-19, ove attraverso il calcolo a ritroso sia anticipata a data anteriore all'emanazione del suddetto decreto, determina la sussistenza di una decadenza processuale non imputabile alla parte, che legittima la rimessione in termini ex art. 84, comma 5, d.l. n. 18/2020. Peraltro, la costituzione in giudizio della parte può avvenire fino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione, nella misura in cui il decreto che ha disposto il periodo di sospensione dei termini sia stato emanato in data anteriore alla scadenza originariamente prevista per i suddetti atti difensivi, ovvero in un momento in cui era ancora possibile per la parte costituirsi.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.