Osservatorio Cassazione marzo 2020

La Redazione
22 Aprile 2020

Torna l'appuntamento con l'osservatorio sulla Corte di Cassazione: una rassegna delle più interessanti sentenze di legittimità depositate nel mese di marzo.
La questione dell'individuazione del momento in cui la sentenza dichiarativa di fallimento diviene opponibile ai terzi

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 7477/20; depositata il 20 marzo)

La sentenza di fallimento produce effetti nei riguardi dei terzi ai sensi degli artt. 16 e 17 l.fall. a partire dall'ora "zero" dello stesso giorno della pubblicazione o della iscrizione nel registro delle imprese indipendentemente dall'orario; pertanto, il fallito resta privo dell'amministrazione e della disponibilità dei beni e debbono ritenersi inefficaci gli atti dallo stesso compiuti e i pagamenti a lui effettuati, dall' inizio di quella giornata, indipendentemente dall'ora in cui gli atti stessi siano stati eseguiti..

Fallimento dell'imprenditore commerciale e affitto d'azienda

(Cass. Civ. – Sez. VI-1 – 16 marzo 2020, n. 7311, ord.)

Ai fini della dichiarazione di fallimento dell'imprenditore commerciale, l'affitto d'azienda comporta, solitamente, la cessazione della qualità di imprenditore, salvo l'accertamento in fatto che l'attività d'impresa sia, invece, proseguita in concreto, non essendo sufficiente affermare la compatibilità tra affitto d'azienda e prosecuzione dell'impresa, la quale va invece positivamente accertata dal giudice del merito.

Abuso del preconcordato e finalità dilatoria

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 7117/20; depositata il 12 marzo)

I Giudici della Corte, con la pronuncia in oggetto, muovendo dall'esame dell'istituto del preconcordato e dei sui aspetti più significativi, ritengono che la sentenza impugnata non abbia fatto corretta applicazione di tali principi, soprattutto nel punto in cui i giudici di merito avrebbero inoltre ravvisato la natura abusiva dell'iniziativa assunta dal debitore avendo riguardo al solo tentativo di prendere tempo, senza verificare la sussistenza di un effettivo pregiudizio per i creditori, in palese contrasto con la più recente formulazione dell'art. 161 legge fall.

La Suprema Corte al riguardo afferma, la condotta del debitore- consistita nell'assumere l'iniziativa concordataria, a distanza di due mesi dalla notifica del decreto di fissazione e soltanto in occasione dell'udienza prefallimentare, malgrado lo stato di insolvenza fosse risalente nel tempo - non sia sufficiente a dimostrare che lo strumento concordatario, introdotto nel rispetto dei termini previsti dall'art. 161, comma 10, legge fall., fosse stato sviato dalle sue finalità risanatorie, occorrendo invece la dimostrazione di altre circostanze utili nel loro complesso a dare diversa valenza all'iniziativa assunta all'ultimo momento utile ma pur sempre nell'alveo dei requisiti formali e cronologici caratterizzanti l'istituto.

Anche la fusione può integrare una condotta distrattiva, rilevante ai fini della bancarotta

(Cass. Pen. – Sez. V – 10 marzo 2020, n, 9398, sent.)

In tema di reati fallimentari, anche l'operazione di unione per fusione di società in cui il fallimento riguarda solo una delle società trasformate, può costituire condotta distrattiva, in quanto i rapporti giuridici facenti capo a ciascuna società non si estinguono, ma si trasferiscono alla società derivante dalla fusione, quando sia dimostrata, alla stregua di una valutazione ex ante ed in concreto, la pericolosità della stessa operazione di fusione per la società poi fallita.

Bancarotta: se i pagamenti sono stati determinati da condotte estorsive aggravate dal metodo mafioso c'è lo stato di necessità

(Cass. Pen. – Sez. V – 10 marzo 2020, n, 9395, sent.)

Configura una causa di giustificazione ai sensi dell'art. 54 c.p. la condotta estorsiva, aggravata dalla modalità mafiosa, perpetrata nei confronti dell'amministratore di una società, imputato per i reati di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, e dallo stesso addotta a fondamento degli esborsi privi di giustificazione e rilevanti ai fini della bancarotta.

Bancarotta documentale e mancata consegna della contabilità: serve la prova del dolo

(Cass. Pen. – Sez. V – 10 marzo 2020, n, 9389, sent.)

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, per la configurazione delle ipotesi di reato di sottrazione delle scritture contabili alla disponibilità degli organi fallimentari, ex art. 216, comma 1, n. 2, l. fall., è necessario il dolo specifico, consistente nella volontà, da parte dell'imputato, di impedire la ricostruzione del patrimonio sociale allo scopo di recare pregiudizio ai creditori e di procurarsi un ingiusto profitto. Nella diversa ipotesi di fraudolenta tenuta delle medesime, è richiesto invece solo il dolo generico. Le due ipotesi previste dalla norma, devono ritenersi tra loro autonome e alternative.

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