Gli effetti delle sopravvenienze collegate all’emergenza COVID sui piani del consumatore
04 Maggio 2020
In tempo di emergenza sanitaria e di misure di contenimento può accadere che una messa in cassa integrazione o un licenziamento impattino su situazioni finanziarie già critiche di debitori già sovraindebitati, ma che avevano proposto un piano per fronteggiare i loro debiti ristrutturando il debito e rendendolo sostenibile.
I due provvedimenti del Tribunale di Napoli del 3 e del 17 aprile 2020 sono tra i primi che affrontato le conseguenze di una sopravvenienza in qualche modo legata all'emergenza COVID-19, che impedisce al debitore di adempiere regolarmente al piano proposto non ancora omologato (è il caso del 3 aprile) o già omologato (è il caso del 17 aprile).
Sopravvenienza impediente il regolare adempimento Ed è proprio questo il fil rouge che collega i due casi che esaminiamo: l'ipotesi del consumatore che aveva proposto un piano, ma che non può più adempiere regolarmente alle scadenze previste o pattuite perché il cash flow sul quale contava non c'è più o si riduce dal momento che, per la crisi, è stato collocato in cassa integrazione oppure licenziato. Nel primo caso, il debitore aveva depositato la proposta di piano e il giudice, dopo l'udienza, si era riservato sull'omologazione (siamo quindi nella fase precedente l'omologazione), nel secondo caso, la sopravvenienza si verifica dopo l'omologazione del piano (e, cioè, in fase esecutiva).
… che fare? Ebbene, in entrambi i casi per il Tribunale di Napoli c'è spazio per accordare la tutela al debitore colpito dall'evento.
… dopo l'omologa Ed infatti, se l'evento sopraggiunge dopo l'omologa la disciplina prevede espressamente l'ipotesi di sopravvenienza anche se in due distinte norme che potrebbero entrare in conflitto tra loro. Da un lato, il comma 4-ter dell'art. 14 L. n. 3/2012 consente al debitore di chiedere una modifica: «quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione». Dall'altro lato, però, oltre all'ipotesi della risoluzione dell'accordo (art. 14) l'art. 14, comma 2, lett. b)-bis prevede la cessazione degli effetti del piano se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore.
Prevalenza all'interesse del debitore. Come si coordinano queste due norme? Chi vince – potremmo dire – tra l'istanza del debitore (volta evidentemente a salvare il salvabile) e quella del creditore volta a privare di effetti il piano con un generale effetto di libera tutti?
… purché sia meritevole. Naturalmente, questa prevalenza sarà accordata al debitore a condizione, però, che la sopravvenienza impediente il regolare adempimento del piano non gli sia imputabile e sia (ancora una volta) meritevole di tutela nelle forme del sovraindebitamento e quanto risulta dalla modifica sia fattibile.
Occorre coinvolgere i creditori? Da ultimo, un cenno alla procedura per addivenire alla modifica proposta dal debitore.
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Fonte: www.dirittoegiustizia.it |