L’allegazione del documento di identità del dichiarante nelle gare telematiche
07 Maggio 2020
È stato più volte ribadito in giurisprudenza che, nelle gare telematiche, le dichiarazioni rilevanti ai fini della partecipazione alla procedura, sono valide anche senza l'allegazione di copia del documento d'identità del dichiarante quando firmate digitalmente (cfr., fra le tante, Consiglio di Stato, sez. III, n. 2493/2019 e n. 4676/2013). Ciò in quanto “l'apposizione della firma digitale, a cagione del particolare grado di sicurezza e certezza nell'imputabilità soggettiva che la caratterizza, è di per sé idonea a soddisfare i requisiti dichiarativi di cui al comma 3 dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 2000, anche in assenza dell'allegazione in atti di copia del documento di identità del dichiarante” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 4676/2013). E ciò vale a maggior ragione nel caso in cui si tratti di gara svolta attraverso un complesso sistema telematico, come la piattaforma del MEPA, che contribuisce a garantire certezza riguardo alla provenienza della documentazione.
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