Discrezionalità tecnica della Commissione di gara è sindacabile nei limiti di un giudizio ab estrinseco, circoscritto all’abnormità della scelta tecnica
11 Maggio 2020
Il caso. La vicenda trae origine dall'impugnazione del provvedimento con cui è stata disposta l'aggiudicazione della fornitura di dispositivi medici e materiali sanitari vari per un periodo di 72 mesi, distribuiti in 40 lotti funzionali, da parte dell'A.S.S.T. degli Spedali Civili di Brescia. In particolare, la ricorrente presentava la propria offerta per il lotto n. 35 (cateteri nasali). La stazione appaltante decideva di non aggiudicare il lotto, in quanto l'offerta tecnica della ricorrente – unica partecipante – non raggiungeva il punteggio minimo per la sufficienza in entrambi i parametri di valutazione (riguardanti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche e le caratteristiche funzionali dei dispositivi). La ricorrente, dunque, deduceva l'illegittimità degli atti gravati in quanto, in estrema sintesi, il giudizio della commissione di gara sarebbe asseritamente inficiato da gravi incongruenze, sia nella parte dell'assegnazione del mero punteggio numerico, sia nella parte relativa ai motivi veri e propri.
La soluzione giuridica. Nel rigettare le doglianze della ricorrente, il TAR ha preliminarmente rilevato – sulla scorta di un consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis, TAR Campania,Salerno,sez. I, 16 novembre 2018, n. 1652; Consiglio di Stato, sez. V, 27aprile 2015 n. 2098, id., sez. III, 2 aprile 2015 n. 1741) – che la discrezionalità tecnica è sindacabile in sede giurisdizionale nei limiti di un giudizio ab estrinseco, nei soli casi in cui il suo esercizio sia affetto da vizio di motivazione, illogicità manifesta, erroneità dei presupposti di fatto, incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti, non plausibilità dei criteri valutativi o della loro applicazione e nei limiti della rilevabilità ictu oculi dei vizi di legittimità dedotti. In particolare, secondo i giudici amministrativi, la valutazione delle offerte nonché l'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo, per cui «le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall'art. 134 c.p.a.», fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica. Ne deriva, dunque,che, come da consolidato indirizzo giurisprudenziale,per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto «dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto» (si veda Cons. St., sez. III, 2 settembre 2019, n. 6058; id., sez. V, 8 gennaio 2019, n. 173; id., sez. III, 21 novembre 2018, n. 6572).
In conclusione. Nell'ambito e nei limiti di un giudizio ab extrinseco, dunque, il Collegio, ha chiarito che il giudizio espresso dalla commissione di gara risulta completo, intellegibile, preciso e coerente con il punteggio numerico corrispondentemente attribuito all'offerta della ricorrente, non emergendo dal suo esame travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale. Elementi, questi ultimi, non idonei ad inficiarne la legittimità. |