La figura del giovane professionista resta sostanzialmente estranea alla sfera di valutazione dei requisiti di partecipazione prescritti dalla legge di gara
14 Maggio 2020
Il caso. Nel caso di specie, il TAR capitolino è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità della esclusione da uno dei 10 lotti in gara (aperta) per l'appalto misto, di servizi e di lavori, avente ad oggetto la verifica di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio dell'Università La Sapienza di Roma, disposta a carico di un r.t.i. di professionisti per mancato possesso in capo alla società mandataria del costituendo raggruppamento della misura maggioritaria – rispetto ai mandanti, facenti parte del costituendo raggruppamento – del requisito relativo al numero di unità di personale tecnico richiesto dal disciplinare di gara nel caso di r.t.i.
La presenza del giovane professionista nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione: la divergente prospettazione delle parti. Ad avviso dell'Amministrazione resistente, parte ricorrente avrebbe erroneamente computato una unità (riconducibile a un giovane professionista) nell'ambito del numero minimo di personale tecnico richiesto dalla legge di gara, in violazione dell'art. 4 del d.m. n. 263/2016, secondo cui i requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione di (tutti) i requisiti di partecipazione (senza alcuna distinzione in merito) richiesti dai committenti. Ad avviso di parte ricorrente i) (primo motivo di ricorso) l'Amministrazione non avrebbe considerato, in violazione dell'art. 83, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, la stretta correlazione tra possesso dei requisiti ed esecuzione della prestazione: avendo una mandante dichiarato n. 2 unità di personale nell'organico medio annuo del triennio precedente (alla pari della mandataria) ma una sola delle dichiarate unità come esecutore della prestazione principale, non avrebbe in tal modo intaccato il possesso, in misura maggioritaria, in capo alla mandataria del requisito connesso all'organico tecnico (n. 2 unità di personale corrispondenti al numero complessivo dell'organico medio annuo in suo possesso e al contempo indicate, entrambe, come esecutori della prestazione principale); ii) (secondo motivo di ricorso) l'interpretazione dell'art. 4 del d.m. n. 263/2016 posta dall'Amministrazione a fondamento del provvedimento di esclusione sarebbe errata, dovendo intendersi detta disposizione regolamentare non nel senso dell'irrilevanza in ogni caso dei requisiti del giovane professionista, bensì – in attuazione dell'art. 24, comma 5, del Codice contratti pubblici– nel senso di non poter le Committenti esigere particolari requisiti in capo al giovane professionista; iii) (terzo motivo di ricorso) nella denegata ipotesi in cui fosse accolta l'interpretazione dell'Amministrazione resistente, allora la disposizione regolamentare sarebbe contraria alla norma di rango primario (art. 24, comma 5, del Codice) che mira a favorire la presenza di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, nonché al diritto euro-unitario, nella misura in cui si porrebbe in contrasto con il principio di par condicio tra gli operatori economici, introducendo una discriminazione fondata sull'anzianità di iscrizione in un albo professionale, dovendo per l'effetto essere annullata e/o disapplicata,.
La sentenza. L'adito Collegio ritiene di dover muovere, per ragioni di priorità in senso logico-giuridico, dall'esame del secondo motivo di diritto, concernente l'interpretazione della previsione contenuta nell'art. 4 del d.m. n. 263/2016 e il giusto rilievo da attribuire ai requisiti del giovane professionista nell'ambito della valutazione dei requisiti richiesti in capo ai raggruppamenti temporanei di operatori economici di cui all'art. 46, comma 1, lett. e), del Codice per la partecipazione a procedure di affidamento di servizi di architettura e ingegneria. La disposizione regolamentare in questione, che costituisce attuazione della norma, di rango primario, di cui all'art. 24, comma 5, del Codice, mira senz'altro – come evidenziato dall'unanime giurisprudenza amministrativa di primo e secondo grado – a promuovere la presenza di giovani professionisti nei gruppi concorrenti a procedure di affidamento di servizi di architettura e ingegneria per favorirne la crescita professionale e, quindi, l'inserimento nel mercato del lavoro. Non è casuale la locuzione utilizzata dal legislatore per indicare il coinvolgimento del giovane professionista nel raggruppamento, declinato in termini di “presenza” – non è imposta, invero, alcuna specifica tipologia di rapporto professionale tra il giovane professionista e gli altri componenti del raggruppamento temporaneo di progettisti – né la locuzione “quale progettista” – che implica la necessità di attribuire uno specifico ruolo al giovane professionista, al fine di evitare che l'indicazione dello stesso in fase di gara possa risolversi in un “mero adempimento formale”, eludendo in tal modo la finalità promozionale perseguita. Corollario della finalità promozionale della norma è che beneficiario diretto della stessa sia soltanto il giovane professionista, e non anche l'Amministrazione appaltante, nè il raggruppamento di professionisti: così come deve essere irrilevante per l'Amministrazione la carenza di requisiti in capo al giovane professionista, altrettanto irrilevante deve essere per il raggruppamento temporaneo il possesso di eventuali requisiti in capo al giovane professionista. La figura del giovane professionista resta sostanzialmente estranea alla sfera di valutazione dei requisiti di partecipazione richiesti dalla stazione appaltante: alla relativa formazione concorrono esclusivamente gli (altri) operatori economici inclusi nel raggruppamento.
In conclusione, l'adito TAR ritiene infondato il secondo motivo di ricorso, rileva il conseguente venir meno dell'interesse all'esame del primo motivo e ritiene parimenti infondato il terzo motivo.
|