Il Decreto Rilancio in Gazzetta con misure per imprese, famiglie ma anche per il sistema giustizia
20 Maggio 2020
Il testo del c.d. decreto rilancio è approdato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020. Le norme, immediatamente in vigore, recano misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Diverse sono le misure previste dal Titolo II per il sostegno alle imprese e all'economia.
Il Titolo III introduce misure a sostegno dei lavoratori, con modifiche all'art. 19 D.L. n. 18/2020 in tema di cassa integrazione ordinaria (art. 68) e all'art. 20 del medesimo d.l. n. 18 per le aziende che già si trovano in cassa integrazione straordinaria (art. 69). In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'art. 80 estende a cinque mesi il periodo previsto dall'art. 46 D.L. n. 18. L'art. 82 disciplina il reddito di emergenza introdotto a favore dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'art. 27 e 28 del D.L. n. 18 viene riconosciuta la medesima indennità di 600 euro anche per il mese di aprile. Il Titolo VI è dedicato alle misure fiscali con incentivi per l'efficientamento energetico, al sisma bonus, al fotovoltaico e alle colonnine di ricarica per veicolo elettrici (art. 119), credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120), trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e credito d'imposta cedibile (art. 121). L'art. 135, in materia di giustizia tributaria e contributo unificato, inserisce il comma 1-bis all'art. 62 D.L. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, secondo il quale «dal'8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso il termine per il computo delle sanzioni di cui all'art. 16 e il termine di cui all'art. 248 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il mancato o ritardato pagamento del contributo unificato». Inoltre si prevede che, nell'ambito dei procedimenti tributari, le udienze di cui agli artt. 33 e 34 D.lgs. n. 546/1992 possono avvenire a distanza mediante collegamento da remoto. In materia di giustizia, sono previste misure per il ripristino della funzionalità delle strutture dell'amministrazione della giustizia e per l'incremento delle risorse per il lavoro straordinario del personale della Polizia Penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria e dei direttori degli istituti penali per minorenni (art. 219). L'art. 83 del D.L. n. 18/2020, conv. in L.. n. 27/2020, viene così integrato «Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'art. 124 c.p.», ovvero il termine per proporre querela.
Fonte: dirittoegiusitizia.it
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