Limitazione della partecipazione alle procedure selettive alle sole organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
03 Giugno 2020
Non è legittima la clausola che limita alle sole organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, in pretesa applicazione dell'art. 56 del D.lgs. 117/2017, la partecipazione ad una procedura selettiva per l'affidamento di un servizio (organizzazione e gestione di corsi comunali di lingua straniera) che prevede la percezione di una remunerazione ancorché sotto forma di rimborso delle spese vive. Infatti l'art. 56 D.lgs. 117/2017 (ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato) è da ritenere compatibile con il diritto eurounitario soltanto qualora sia interpretato nel senso che consente esclusivamente a titolo gratuito l'affidamento in convenzione ad organizzazioni di volontariato o le associazioni di promozione sociale dell'erogazione di prestazioni che ben si presterebbero ad essere oggetto di scambio economico (Cons. di Stato, parere n. 2052/2018). |