La discussione da remoto è un’opzione prevalente rispetto al passaggio in decisione allo stato degli atti
10 Giugno 2020
Questo quanto stabilito dal TAR Bologna con il decreto n. 102/20, depositato il 5 giugno.
In un contenzioso tra un'azienda USL e una società relativo ad una gara per la fornitura di materiale sanitario, la prima ha avanzato (in relazione alla celebrazione della camera di consiglio) domanda di discussione orale da remoto e la seconda ha presentato opposizione alla predetta istanza sul rilievo che la controparte avesse depositato memoria difensiva e che avesse tempo fino a due giorni prima della celebrazione della camera di consiglio per replicare alla memoria da lei prodotta.
Decidendo sulla questione, il Tribunale Amministrativo Regionale rileva che, in base ad una coordinata lettura delle disposizioni legislative disciplinanti la trattazione delle istanze cautelari nella sede collegiale della camera di consiglio (d.l. n. 28/2020 e art. 55 c.p.a.) nonché della relativa normativa di applicazione, «deve escludersi che la possibilità di replicare fino a due giorni prima della celebrazione della camera di consiglio (art. 55, comma 5, c.p.a.) alla memoria prodotta dalla parte avversaria comporti la preclusione della discussione orale da remoto della causa in sede cautelare, una volta che sia stata presentata domanda di discussione orale». Infatti, l'interesse a sentire le parti ai sensi dell'art. 73, comma 2, c.p.a. appare (alla luce del regime giuridico processuale descritto dalla normativa emergenziale) una opzione assolutamente prevalente rispetto al passaggio in decisione della istanza di sospensiva senza la discussione, ossia allo stato degli atti. |