Decreto Legge - 17/03/2020 - n. 18 art. 88 bis - Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici 1 21. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilita' della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico stipulati: a) dai soggetti nei confronti dei quali e' stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorita' sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare; b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti; c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali e' disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorita' sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero; d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti; e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorita' competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti; f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio o acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in Italia, aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19. 2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore o alla struttura ricettiva o all'organizzatore di pacchetti turistici il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando la documentazione comprovante il titolo di viaggio o la prenotazione di soggiorno o il contratto di pacchetto turistico e, nell'ipotesi di cui alla lettera e) del comma 1, la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e). Tale comunicazione e' effettuata entro trenta giorni decorrenti: a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere da a) a d); b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del concorso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e); c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera f). 3. Il vettore o la struttura ricettiva, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro trenta mesi dall'emissione.3 4. In relazione ai contratti stipulati dai soggetti di cui al comma 1, il diritto di recesso puo' essere esercitato dal vettore, previa comunicazione tempestiva all'acquirente, quando le prestazioni non possono essere eseguite in ragione di provvedimenti adottati dalle autorita' nazionali, internazionali o di Stati esteri, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In tali casi il vettore ne da' tempestiva comunicazione all'acquirente e, entro i successivi trenta giorni, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio oppure all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro trenta mesi dall'emissione.4 5. Le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l'attivita', in tutto o in parte, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono offrire all'acquirente un servizio sostitutivo di qualita' equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, oppure procedere al rimborso del prezzo o, altrimenti, possono emettere un voucher, da utilizzare entro trenta mesi dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante5. 6. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguire nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, o negli Stati dove e' impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19. In tali casi l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 4 e 6, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, puo' offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualita' equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure puo' procedere al rimborso o, altrimenti, puo' emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro trenta mesi dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso e' corrisposto e il voucher e' emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.6 7. Gli organizzatori di pacchetti turistici possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41, comma 5, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti stipulati con i soggetti di cui al comma 1, dai contratti di pacchetto turistico aventi come destinazione Stati esteri ove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque quando l'esecuzione del contratto e' impedita, in tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa di tale emergenza dalle autorita' nazionali, internazionali o di Stati esteri. In tali casi l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 5 e 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, puo' offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualita' equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure puo' procedere al rimborso o, altrimenti, puo' emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro trenta mesi dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso e' corrisposto e il voucher e' emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio7. 8. Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si applica l'articolo 1463 del codice civile nonche' quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio. Il rimborso puo' essere effettuato dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro trenta mesi dall'emissione. In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, l'organizzatore corrisponde il rimborso o emette il voucher appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. E' sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, nonche' per i soggiorni di studio degli alunni del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dei programmi internazionali di mobilita' studentesca riferiti agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. Sono fatti salvi, con effetto per l'anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari. Nell'ambito degli stessi rapporti con ciascun organizzatore, gli istituti scolastici committenti possono modificare le modalita' di svolgimento di viaggi, iniziative, scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche comunque denominate, anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni8. 9. Nei casi di cui ai commi 6, 7 e 8, il vettore e la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento oppure all'emissione in suo favore di un voucher di pari importo da utilizzare entro trenta mesi dall'emissione9. 10. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio o il soggiorno o il pacchetto turistico siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni pattuite. Con il consenso delle parti, in tali casi, il voucher può essere ceduto dal beneficiario all'agenzia di viaggio, ovvero può essere emesso direttamente in favore di quest'ultima, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione siano stati effettuati dalla stessa10. 11. Nei casi previsti dai commi da 1 a 7 e comunque per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, in caso di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non sono rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione gia' ricevuta puo' essere restituita mediante un voucher di pari importo emesso entro quattordici giorni dalla data di esercizio del recesso e valido per trenta mesi dall'emissione11. 12. L'emissione dei voucher a seguito di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Il voucher puo' essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario. Puo' essere utilizzato anche per la fruizione di servizi successiva al termine di validita', purche' le relative prenotazioni siano state effettuate entro il termine di cui al primo periodo12. 12-bis. La durata della validita' dei voucher pari a trenta mesi prevista dal presente articolo si applica anche ai voucher gia' emessi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In ogni caso, decorsi trenta mesi dall'emissione, per i voucher non usufruiti ne' impiegati nella prenotazione dei servizi di cui al presente articolo e' corrisposto, entro quattordici giorni dalla scadenza, il rimborso dell'importo versato. Limitatamente ai voucher emessi, in attuazione del presente articolo, in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, il rimborso di cui al secondo periodo puo' essere richiesto decorsi dodici mesi dall'emissione ed e' corrisposto entro quattordici giorni dalla richiesta13. 12-ter. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e' istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021, per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi del presente articolo, non utilizzati alla scadenza di validita' e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore. L'indennizzo e' riconosciuto nel limite della dotazione del fondo di cui al periodo precedente. I criteri e le modalita' di attuazione e la misura dell'indennizzo di cui al presente comma sono definiti con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti14. 12-quater. Agli oneri derivanti dal comma 12-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la promozione del turismo in Italia di cui all'articolo 179, comma 1, del presente decreto e, per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.15 13. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008. [1] Per il Regolamento recante disposizioni applicative concernenti il Fondo per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi del presente articolo, vedi D.M. 10 settembre 2021, n. 160. [2] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 24 aprile 2020, n. 27, in sede di conversione. [3] Comma modificato dall'articolo 182, comma 3-bis, lettera a), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, successivamente dall'articolo 30, comma 4 bis, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 e da ultimo dall'articolo 12, comma 2-quater, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15. [4] Comma modificato dall'articolo 182, comma 3-bis, lettera a), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, successivamente dall'articolo 30, comma 4 bis, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69e da ultimo dall'articolo 12, comma 2-quater, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15. [5] Comma modificato dall'articolo 182, comma 3-bis, lettera a), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, successivamente dall'articolo 30, comma 4 bis, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69e da ultimo dall'articolo 12, comma 2-quater, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15. [6] Comma modificato dall'articolo 182, comma 3-bis, lettera a), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 , successivamente dall'articolo 30, comma 4 bis, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69e da ultimo dall'articolo 12, comma 2-quater, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15. [7] Comma modificato dall'articolo 182, comma 3-bis, lettera a), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 , successivamente dall'articolo 30, comma 4 bis, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69e da ultimo dall'articolo 12, comma 2-quater, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15. [8] Comma modificato dall'articolo 182, comma 3-bis, lettera a) e b), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 , successivamente dall'articolo 30, comma 4 bis, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 e da ultimo dall'articolo 12, comma 2-quater, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15. [9] Comma modificato dall'articolo 182, comma 3-bis, lettera a), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, successivamente dall'articolo 30, comma 4 bis, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69e da ultimo dall'articolo 12, comma 2-quater, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15. [10] Comma modificato dall'articolo 30, comma 4 bis, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 , convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69. [11] Comma sostituito dall'articolo 182, comma 3-bis, lettera c), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, successivamente dall'articolo 30, comma 4 bis, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69e da ultimo dall'articolo 12, comma 2-quater, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15. [12] Comma sostituito dall'articolo 182, comma 3-bis, lettera c), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77. [13] Comma inserito dall'articolo 182, comma 3-bis, lettera d), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, successivamente dall'articolo 30, comma 4 bis, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 , convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69e da ultimo dall'articolo 12, comma 2-quater, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15. [14] Comma inserito dall'articolo 182, comma 3-bis, lettera d), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77. [15] Comma inserito dall'articolo 182, comma 3-bis, lettera d), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77. InquadramentoA causa dell'emergenza causata dalla pandemia di COVID-19, sono stati adottati numerosi interventi normativi, nei settori più disparati, per cercare di arginare le numerosissime problematiche che questa calamità ha comportato. Tra i vari interventi, si inserisce quello qui in esame, concernente i contratti di trasporto, i contratti di soggiorno e i contratti di pacchetto turistico. La disciplina introdotta, forse anche a causa dell'urgenza con quale inevitabilmente sono stati realizzati tutti questi interventi, si presenta a dir poco complessa sul piano della struttura, con alcune evidenti problematiche. Di là dalle disposizioni al momento adottate, in ogni caso, resta da vedere quale evoluzione avrà l'emergenza epidemiologica in atto e non sono da escludere ulteriori interventi in materia in base alle mutate circostanze. Innanzitutto, è necessario inquadrare il campo applicativo, oggettivo e soggettivo, delle norme in esame. Come anticipato, queste fanno riferimento ai contratti di trasporto (aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre), ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico. Quindi, le figure che vengono prese in considerazione, da una parte, sono il vettore, la struttura ricettiva e l'organizzatore del pacchetto turistico. Per quanto riguarda invece la figura del ‘venditore' del pacchetto turistico, alla quale sono dedicate delle apposite disposizioni in tema di pacchetti turistici (si veda l'art. 50, d. lgs. 79/2011) parrebbe essere indicata solo ai commi 6 e 7, quale soggetto che può emettere il voucher per conto dell'organizzatore stesso. Inoltre il comma 10 stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 88-bis trovano applicazione anche nei casi in cui l'acquisto o la prenotazione siano avvenuti per il tramite di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni pattuite. Il venditore, invece, non viene coinvolto nelle altre parti della disciplina in esame, come per le richieste di cui al comma 2. Si tratta quindi di un insieme di norme trasversale a più ambiti, unito dall'esigenza di far fronte all'emergenza pandemica in corso. Tra gli aspetti più importanti delle norme introdotte, come pure avvenuto in altri settori (v. art. 216, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in l. 17 luglio 2020, n. 77, c.d. ‘Decreto Rilancio', in tema di attività sportive), vi è la possibilità per il vettore, per le strutture ricettive e per gli organizzatori, in alternativa al rimborso delle somme ricevute, di emettere un voucher utilizzabile entro 1 anno (sul voucher si rinvia al relativo paragrafo 5). Per quanto riguarda la struttura della normativa in esame, si può osservare che questa inizia con la previsione, in presenza di determinati presupposti, di un caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 c.c. (comma 1). Quindi, i soggetti che hanno pagato la prestazione di trasporto, soggiorno o il pacchetto turistico, potranno comunicare alle rispettive controparti il ricorrere delle condizioni di legge (comma 2), al fine di ottenere il rimborso di quanto prestato ovvero l'emissione di un voucher (comma 3). Già qui si nota una prima difficoltà: la comunicazione, ai sensi del comma 2, dovrà essere fatta al vettore, alla struttura ricettiva ovvero all'organizzatore. Però, il successivo comma 3, trattando del conseguente rimborso/voucher, prende in considerazione soltanto il vettore e la struttura ricettiva, mentre sembra essersi scordato del tutto la figura dell'organizzatore. I successivi commi da 4 a 7, invece, disciplinano la possibilità a certe condizioni, di esercitare il diritto di recesso rispetto ai contratti conclusi: i commi 4, 5 e 7, trattano del recesso rispettivamente per il vettore, per la struttura ricettiva e per l'organizzatore; il comma 6 tratta invece della facoltà di recesso dell'acquirente di pacchetti turistici. A questo proposito, si può subito osservare che le ipotesi che consentono il diritto di recesso, sono in parte già coperte dalla risoluzione per impossibilità sopravvenuta, con un'evidente sovrapposizione. Sempre sul diritto di recesso, poi, si osserva che questo viene riconosciuto ai vettori (comma 4), alle strutture ricettive (comma 5) e agli organizzatori di pacchetti turistici (comma 7), mentre per il lato acquirente questo è stato previsto soltanto per i contratti di pacchetto turistico (comma 6), ma non anche per quelli di trasporto e quelli di soggiorno. Tuttavia, alla luce di tutta la prima parte (commi 1-3) dedicata all'impossibilità sopravvenuta e data la parziale sovrapposizione delle ipotesi disciplinate, il problema sembra comunque potersi risolvere sul piano pratico. Un'altra considerazione deve essere fatta in merito alla diversa previsione, nei vari commi, della possibilità di offrire un servizio sostitutivo, con corresponsione dell'eventuale differenza di prezzo. Mentre nel caso dell'ipotesi dell'impossibilità sopravvenuta ciò non è previsto (comma 3), tale possibilità è stata inserita in caso di recesso per i contratti di soggiorno (comma 5) e di pacchetto turistico (commi 6 e 7). Non si comprendere perché, dunque, in caso di impossibilità sopravvenuta non sia prevista l'offerta del servizio sostitutivo da parte della struttura ricettiva (comma 3), mentre è stata inserita per il caso del recesso (comma 5). Per quanto riguarda i pacchetti turistici è difficile fare il medesimo confronto, considerato che nel comma 3 non è stata inserita la figura dell'organizzatore. Il comma 8 poi regola il particolare caso dei viaggi e delle iniziative di istruzione. Il comma 11 contiene una clausola residuale per le ipotesi non previste dai commi 1 a 7 (v. infra). In chiusura, il comma 13 sancisce che le disposizioni contenute nell'art. 88-bis costituiscono norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008. Ciò premesso su alcune degli aspetti principali della normativa in commento, possiamo ora procedere ad un esame più dettagliato delle diverse disposizioni contenute nell'art. 88-bis. L’impossibilità sopravvenutaL’art. 88-bis si apre innanzitutto con un’importante qualificazione di rango normativo, attraverso il primo comma, ai sensi del quale per le prestazioni dovute in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico, in presenza di determinati specifici presupposti soggettivi ed oggettivi, ricorre un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1463 c.c.
Preme osservare, a questo proposito, che in giurisprudenza si era già posto il problema dell’impossibilità sopravvenuta rispetto a viaggi turistici, non solo quando fosse divenuta materialmente impossibile l’esecuzione della prestazione dovuta dal debitore, ma anche quando fosse divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte, verificandosi in tal caso l’irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell’obbligazione (Trib. Fir., sez. III, 22 maggio 2019, n. 1581, a causa di una guerra civile che aveva colpito il paese di destinazione del viaggio programmato). In tal senso, ancora più incisiva sembrerebbe la decisione Cass. III, 10 luglio 2018, n. 18047, secondo cui, anche in caso di improvvisa e grave patologia sopravvenuta per l’acquirente, poiché pure in tal caso verrebbe a mancare la causa concreta del contratto: pertanto, la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ex art. 1463 c.c., può essere invocata anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte.
Con questo intervento normativo, dunque, è proprio il legislatore ad affermare la sussistenza di un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, in relazione ai contratti sopra indicati. Alle lettere a-f del primo comma, poi, sono indicati analiticamente i requisiti, tipo soggettivo e oggettivo, che devono ricorrere a tal fine. Vi sono innanzitutto i soggetti per i quali sia stata disposta la misura della quarantena ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria, con sorveglianza attiva, in relazione ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di restrizione (art. 88-bis, comma primo, lett. a). Poi troviamo coloro che si trovano ristretti in forza di un provvedimento di divieto di allontanamento da una determinata zona, sempre in relazione ai contratti da eseguire nel periodo interessato (art. 88-bis, comma primo, lett. b). Ancora, i soggetti positivi al COVID-19 in quarantena, in permanenza domiciliare fiduciaria o ricoverati presso strutture sanitarie, anche in questo caso per i contratti da eseguire nel periodo interessato (art. 88-bis, comma primo, lett. c). I soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi della normativa richiamata, sempre con riferimento ai contratti da eseguire nel periodo interessato (art. 88-bis, comma primo, lett. d). Vi sono poi tutti quei soggetti che abbiano programmato la partecipazione a concorsi pubblici, manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, eventi o riunioni di sorta, anche a carattere ludico, sportivo e religioso, che siano stati annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti, con riferimento ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia di tali provvedimenti (art. 88-bis, comma primo, lett. e). Infine, coloro che siano intestatari di titoli di viaggio o acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in Italia, aventi come destinazione Stati esteri dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.
Dunque, premessa la sussistenza, in tutti questi casi, di un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1463 c.c., vengono poi adottate una serie di disposizioni (commi 1-2), per i vari soggetti possibilmente coinvolti, che vanno a disciplinare le possibilità di richiedere e ottenere il rimborso di quanto già prestato (v. paragrafo successivo).
Il comma 11 dell’art. 88-bis, peraltro, contiene una norma di carattere residuale particolarmente ampia, nella quale si stabilisce che il voucher (in merito al voucher si veda infra) possa essere emesso anche al di fuori delle ipotesi previsti nei commi da 1 a 7, per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui all’art. 88-bis e instaurati con effetto dall’11 marzo 2020 al 30 settembre 2020 nell’intero territorio nazionale, qualora le prestazioni dovute non siano rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. Segue : la comunicazione, il rimborso e il voucherI commi 2 e 3 dell’art. 88-bis disciplinano le modalità e i termini secondo cui devono essere inoltrare le richieste da parte dei viaggiatori nonché i riscontri che dovranno pervenire da parte del vettore, della struttura ricettiva e dell’organizzatore. I soggetti di cui al comma 1, devono comunicare al vettore o alla struttura ricettiva o all’organizzatore di pacchetti turistici, il ricorrere di una delle situazioni ivi previste, inviando la documentazione necessaria (titolo di viaggio, ecc.). Tale comunicazione deve essere effettuata entro il termine di 30 giorni, decorrente rispettivamente: dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere a-d; dall’annullamento, sospensione o rinvio del dell’evento di cui al comma 1, lettera e; dalla data prevista per la partenza, nel caso di cui al comma 1, lettera f. Ai sensi del successivo comma 3, quindi, entro 30 giorni dalla ricezione di tale comunicazione, il vettore o la struttura ricettiva procedono al rimborso di quanto versato dal viaggiatore ovvero all’emissione del voucher. Come già osservato nel paragrafo introduttivo (par. 1, supra), si osserva che qui non viene menzionato invece l’organizzatore, che pure fa parte dei soggetti destinatari della richiesta di cui al precedente comma 2. Il diritto di recessoI commi da 4 a 7, come anticipato nella parte introduttiva (par. I), prevedono la possibilità di esercitare il diritto di recesso dai contratti oggetto dell'art. 88-bis. In particolare, i commi 4, 5 e 7, regolano il recesso rispettivamente del vettore, della struttura ricettiva e dell'organizzatore; il comma 6 concerne invece il recesso da parte dell'acquirente, ma soltanto rispetto al contratto di pacchetto turistico. Come pure già precisato (v. Inquadramento), queste ipotesi di recesso presentano una certa sovrapposizione con la disciplina dettata dai commi precedenti per la risoluzione per impossibilità sopravvenuta: così, in particolare, per il recesso da parte degli acquirenti dei pacchetti turistici, regolato al comma 6, che sostanzialmente riprende delle ipotesi per le quali è già prevista la risoluzione. Dunque, il comma 4 prevede la possibilità di recesso per il vettore, previa comunicazione tempestiva all'acquirente, quando le prestazioni non possono essere eseguite per i provvedimenti emergenziali adottati; quindi, entro trenta giorni dalla comunicazione, il vettore procede al rimborso del corrispettivo versato oppure all'emissione del voucher. Ai sensi del comma 5, le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l'attività, in tutto o in parte, a causa della situazione emergenziale in discorso, possono offrire all'acquirente un servizio sostitutivo, con eventuale differenza di prezzo, effettuare il rimborso oppure ancora emettere il voucher. Ai sensi del comma 7, quindi, si prevede il diritto di recesso per gli organizzatori dai contratti di pacchetto turistico aventi come destinazione Stati esteri ove sia vietato l'arrivo in ragione dell'emergenza epidemiologica e comunque quando l'esecuzione del contratto è impedita, in tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa dell'emergenza predetta. In caso di recesso l'organizzatore può procedere al rimborso ai sensi dell'art. 41 d. lgs. 79/2011 (cod. tur.), ovvero offrire un pacchetto sostitutivo, con versamento dell'eventuale differenza di prezzo oppure, ancora, procedere all'emissione del voucher. Il comma 6, sull'altro versante, stabilisce invece il diritto di recesso, per i soggetti di cui al comma 1, dai contratti di pacchetto turistico da eseguire nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica nelle aree interessate dal contagio come individuate ai sensi di legge, ovvero da eseguire negli Stati dove è impedito o vietato l'arrivo in ragione della situazione emergenziale. In caso, di recesso, l'organizzatore provvede, analogamente a quanto previsto nel successivo comma 7, alternativamente con il rimborso, con il pacchetto sostitutivo ovvero con il voucher. Il comma 8 regola invece il particolare settore dei viaggi e delle iniziative di istruzione nei quali vi sia stata una sospensione conseguente allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020: si prevede qua l'applicazione dell'art. 1463 c.c. nonché dell'art. 41, comma 4, del d. lgs. 79/2011. Dunque, qui sembrerebbe che l'impossibilità consegua al solo fatto della sospensione del viaggio, indipendentemente dal ricorrere di una delle ipotesi elencate al comma 1. Anche in questo caso, il rimborso potrà avvenire mediante l'emissione del voucher. Nel comma 8, peraltro, è contenuta un'eccezione alla possibilità di emettere il voucher, per quanto concerne i viaggi d'istruzione riguardanti la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado: in queste ipotesi, si impone il rimborso di quanto prestato, senza l'emissione del voucher.
In chiusura di questo paragrafo, poi, merita porre l'attenzione sul successivo comma 9, che regola il rimborso da parte dei vettori e delle strutture ricettive nell'ambito dei precedenti commi 6-8: in forza di tale disposizione, il vettore e la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento oppure all'emissione in suo favore del voucher. Orbene, i commi 6 e 7 riguardano soltanto i contratti di pacchetto turistico, quindi con questa disposizione sembrerebbe volersi ampliare la platea dei possibili destinatari della richiesta di rimborso che andrebbe a comprendere, oltre all'organizzatore, anche direttamente il vettore e la struttura ricettiva. Il comma 8, invece, concerne in generale i viaggi di istruzione, quindi la previsione di cui al comma 9 va ad aggiungere le figure del vettore e della struttura ricettiva a quella dell'organizzatore già prevista dal precedente comma 8; in questo caso, forse, sarebbe stato più logico inserire il vettore e la struttura ricettiva direttamente all'interno della disposizione interessata. Il voucherLa misura più significativa, come già anticipato nella parte introduttiva, sembra risiedere nella facoltà per i vettori, per le strutture organizzative e per gli organizzatori di optare per il rimborso di quanto ricevuto ovvero, a loro scelta, di mantenere vincolata la controparte attraverso l’emissione di un voucher, da utilizzare entro un anno dall’emissione, cioè attraverso un’opera di ‘congelamento’ delle somme ricevute. Si evidenzia che l’art. 88-bis in esame riprende, in misura rilevante, quanto già previsto dall’art. 28 ‘Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici’ di cui al precedente d.l. 2 marzo 2020, n. 9, recante ‘Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19’ (d.l. abrogato dalla legge 24 aprile 202, n. 27, di conversione in legge con modificazioni del d.l. n. 18/2020 c.d. ‘Cura Italia’); ma a differenza di quest’ultimo, tra le altre cose, nell’art. 88-bis il comma 12 stabilisce inequivocabilmente che «L’emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario». Attraverso questa disciplina, evidentemente, si punta a prevenire l’insorgenza di un contenzioso altrimenti difficilmente arginabile, cercando di fornire una soluzione di bilanciamento tra gli interessi contrapposti: da un lato, tutti i soggetti operanti nei settori dei trasporti, dei soggiorni e del turismo, che certamente risultano tra i più colpiti dalla pandemia e per i quali si prevede la possibilità, attraverso i voucher, di mantenere in essere i rapporti negoziali esistenti e di conservare le somme ricevute; dall’altro lato, vi sono ovviamente i rispettivi utenti, che hanno interesse a non perdere quanto già corrisposto, anzi a potersi eventualmente liberare dai vincoli assunti con il rimborso dei versamenti già effettuati. A quest’ultimo proposito, ad esempio, si consideri che se è stato programmato un viaggio di piacere per il mese di maggio 2020, divenuto impraticabile a causa dell’emergenza, non è affatto detto che il viaggiatore possa o voglia effettuare un altro viaggio entro i dodici mesi seguenti. Il punto di equilibrio delineato da queste norme, dunque, sembra propendere per una tutela degli interessi dei settori economici coinvolti. Al netto di tali considerazioni, concernenti l’opportunità delle misure adottate, si impongono alcune osservazioni sul possibile contrasto tra le disposizioni in commento, in particolare sul voucher, e la disciplina europea per i consumatori e per il settore turistico. L’imposizione del voucher, nonostante il carattere emergenziale della misura adottata, sembra contrastare con diritti riconosciuti dalla normativa di matrice europea. Si consideri in particolare che ai sensi del comma 12, adesso, «l’emissione del voucher […] assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario». L’unica eccezione alla possibilità di emettere il voucher in sostituzione rimborso di quanto già ricevuto, come osservato al precedente paragrafo 4, concerne i viaggi d’istruzione riguardanti la scuola dell’infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Dunque, benché questa misura possa trovare un suo fondamento nell’esigenza di bilanciare interessi contrapposti a causa della grave situazione emergenziale, tutto ciò potrà dare luogo a non pochi problemi in sede applicativa, per contrasto con la normativa esistente di matrice europea. In tal senso, si segnala che è già intervenuta una raccomandazione da parte della Commissione Europa, in data 13 maggio 2020, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/recommendation_vouchers_it.pdf, sulla questione dei voucher, dove si afferma che questi devono essere ‘volontariamente accettati’: ai sensi dell’art. 1, invero, si afferma che «La presente raccomandazione ha ad oggetto i buoni che i vettori o gli organizzatori possono proporre ai passeggeri e ai viaggiatori, ferma restando la loro volontaria accettazione, come alternativa al rimborso in denaro nelle circostanze seguenti». Per una soluzione di questa problematica, verosimilmente, si dovrà attendere un confronto a livello sovranazionale, nel quale si dovrà necessariamente tenere conto, tra le altre cose, dell’assoluta gravità dell’attuale situazione di emergenza.
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