Covid-19 e sospensione dei termini: può essere dichiarata l'urgenza della procedura concordataria
18 Giugno 2020
Può essere dichiarata l'urgenza della procedura concordataria ed essere, confermata la data fissata per l'adunanza dei creditori, ex art. 170 l.fall., nonostante la sospensione dei termini prevista dalla legislazione d'urgenza conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (art 83 d.l. n. 18/2020, come modificato all'art. 36 d.l. n. 23/2020), ove sia dimostrato che l'eventuale ulteriore differimento dell'adunanza, ex art. 174 l. fall., possa comportare grave pregiudizio al debitore proponente così come ai creditori ad essa direttamente interessati, attesa la sua incidenza su di un programma operativo finalizzato al ripianamento dei debiti per effetto anche di indiretta continuità aziendale la cui concreta fattibilità poggia anche sul rispetto di un delineato ambito prospettico temporale. |