Proposta di concordato in continuità con pagamento dilazionato dei crediti contributivi
02 Luglio 2020
In caso di proposta concordataria con pagamento dilazionato dei crediti contributivi, ex art. 182 ter l.fall., è necessario il requisito di regolarità dell'impresa; ai sensi dell'art. 6, commi 1, 4 e 5, D.M. 30.01.2015, l'impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che si tratti di un concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis l.fall., che il piano concordatario preveda l'integrale soddisfazione dei crediti previdenziali e che, in caso di presentazione di una proposta di accordo sui crediti contributivi ex art. 182 ter l.fall. nell'ambito del concordato preventivo, sia previsto il pagamento parziale o anche dilazionato, nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 1 e 3 del D.M. 4.8.2009. |