Proposta di concordato in continuità con pagamento dilazionato dei crediti contributivi

La Redazione
02 Luglio 2020

In caso di proposta concordataria con pagamento dilazionato dei crediti contributivi, ex art. 182 ter l.fall., è necessario il requisito di regolarità dell'impresa...

In caso di proposta concordataria con pagamento dilazionato dei crediti contributivi, ex art. 182 ter l.fall., è necessario il requisito di regolarità dell'impresa; ai sensi dell'art. 6, commi 1, 4 e 5, D.M. 30.01.2015, l'impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che si tratti di un concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis l.fall., che il piano concordatario preveda l'integrale soddisfazione dei crediti previdenziali e che, in caso di presentazione di una proposta di accordo sui crediti contributivi ex art. 182 ter l.fall. nell'ambito del concordato preventivo, sia previsto il pagamento parziale o anche dilazionato, nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 1 e 3 del D.M. 4.8.2009.

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