Esclusione dalla gara telematica per mancanza del numero seriale identificativo della marcatura temporale sul file offerta economica

Sveva Pignotti
01 Luglio 2020

È legittimamente escluso dalla gara il concorrente, che – in violazione delle previsioni del disciplinare di gara - ometta l'inserimento sulla piattaforma telematica del numero seriale identificativo della marcatura temporale applicata sul file offerta economica, nonché ometta il caricamento nei termini previsti del file offerta economica firmato digitalmente e marcato temporalmente. Al fine di evitare l'esclusione dalla gara, risulta del tutto irrilevante l'avvenuto ricevimento, da parte del medesimo concorrente, della pec di ricevuta di conferma del caricamento del file, perché essa è generata in automatico e non costituisce notifica di buon esito dell'operazione compiuta, ma la mera esecuzione del caricamento del file, sebbene privo di marcatura temporale.
Il caso. La vicenda trae origine dall'impugnazione, da parte della seconda classificata, degli atti con cui è stata aggiudicata, in favore della controinteressata, la gara telematica, indetta sul sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Sant'Andrea di Roma, per l'affidamento in concessione quinquennale del servizio di gestione bar e rivendita giornali e riviste, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni. La ricorrente lamentava, inter alia, l'illegittimità della sua esclusione per non avere caricato, sulla piattaforma telematica, il numero identificativo della marcatura temporale riferito all'offerta economica, che, di fatto, non risultava così presentata entro il termine di scadenza fissato dal bando. In particolare, deduceva che tale esclusione dalla gara era stata disposta in a) “carenza di istruttoria; b) “violazione del principio del legittimo affidamento; c) “violazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma”. Infatti, la ricorrente asseriva di essere riuscita a completare la procedura di presentazione dell'offerta economica, come confermato dalla pec di ricevuta di conferma del deposito della stessa, ad opera della piattaforma telematica. Detta circostanza, dunque, avrebbe dovuto essere di per sé idonea a garantire la genuinità e comunque l'autenticità dell'offerta. La soluzione giuridica. Nel rigettare le doglianze della ricorrente, il TAR ha preliminarmente evidenziato che le gare telematiche con l'utilizzo della busta chiusa sono composte da diverse fasi, le quali seguono una specifica successione temporale e sono volte a garantire la corretta partecipazione alle procedure di gara, nonché l'inviolabilità e la segretezza delle offerte. In particolare - specifica il TAR -, vi è una prima fase in cui, entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte, viene richiesto all'operatore economico sia di compilare off line il file di offerta, con firma digitale e marcatura temporale (a garanzia dell'immodificabilità del file), sia di identificare sulla piattaforma telematica il suddetto file, salvando in un apposito spazio il numero seriale della marcatura temporale generato e, precedentemente, apposto sul file. In un momento successivo, dunque, dopo la fase di verifica della documentazione amministrativa e tecnica, l'operatore economico è tenuto a caricare sulla piattaforma informatica il file firmato, marcato e identificato con il numero seriale della marcatura temporale. Detto invio, solo successivo, infatti, ne garantisce l'inviolabilità. Ciò premesso, il TAR, sposando un orientamento giurisprudenziale consolidato, ha sancito che “l'identità tra il numero seriale della marcatura temporale inserita all'atto della presentazione dell'offerta e quello apposto sull'offerta nella fase di upload costituisce un adempimento essenziale al fine di garantire che l'offerta non sia stata modificata o sostituita in data successiva al termine ultimo perentorio di presentazione delle offerte (ex multis, T.a.r. Napoli, Sez. VIII, 2 aprile 2019 n. 1841; Consiglio di Stato, Sez. III, 3 ottobre 2016 n. 4050), con la conseguenza che la comunicazione della ricezione dell'offerta non risulta tale da qualificarsi come equipollente o sostitutiva, anche sotto il mero profilo dell'affidamento incolpevole”. Nel caso di specie, invece, era stato omesso il salvataggio sulla piattaforma telematica del numero seriale identificativo della marcatura temporale applicata sul file dell'offerta economica, che avrebbe consentito di identificare univocamente il file e la correttezza della relativa offerta. A nulla, inoltre, rileva l'avvenuto ricevimento, da parte della ricorrente, della pec di ricevuta di conferma del caricamento del file, poiché essa è generata in automatico, e non costituisce notifica di buon esito dell'operazione compiuta ma la mera esecuzione del caricamento del file, sebbene privo di marcatura temporale.

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