Il rito speciale non si applica alle procedure selettive per l'affidamento di iniziative di cooperazione allo sviluppo a soggetti privi di scopo di lucro
09 Luglio 2020
Il caso. L'Agenzia Italiana per la cooperazione e lo sviluppo (AICS) Maputo bandiva una procedura di gara per l'affidamento della realizzazione dell'iniziativa “eCRVS - supporto alla modernizzazione del sistema di registro civile e statistiche vitali del Mozambico”. La seconda classificata impugnava gli atti diretti a tale affidamento, lamentando sotto diversi profili la legittimità della gara stessa. In particolare, la ricorrente, in via principale, contestava la mancata aggiudicazione dell'affidamento dell'iniziativa nei propri confronti. Infatti, non solo l'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, per diverse ragioni, ma riteneva anche, nel merito, illegittima l'attribuzione dei punteggi, relativi ai diversi parametri di valutazione, di cui alla documentazione di gara, tale per cui avrebbe dovuto classificarsi prima. In via subordinata, inoltre, rilevava l'illegittimità dell'intera procedura di selezione, poiché la Commissione nel valutare le offerte avrebbe agito in violazione del principio del collegio perfetto, principio cardine delle procedure competitive. Si costituivano in giudizio le controinteressate. Una delle quali eccepiva, innanzitutto, l'applicabilità nel caso di specie del rito appalti, trattandosi di concessione di servizi, e conseguentemente, la tardività del ricorso. Nel merito, invece, contestava la fondatezza del gravame. Veniva, inoltre, accolta la domanda cautelare proposta dalla ricorrente, essendo stati ravvisati apprezzabili profili di fumus boni iuris avuto riguardo alla lamentata violazione del principio del collegio perfetto.
La soluzione giuridica. Il TAR, prima di esaminare il merito, ha ritenuto priva di pregio l'eccezione di tardività del ricorso, fondata sulla presupposta applicabilità, nella specie, del rito appalti disciplinato all'art. 120 c.p.a. La controinteressata, infatti, sulla base dell'interpretazione estensiva che l'Ad. Pl. n. 22/2016 ha offerto del concetto di “affidamento”, in materia di appalti pubblici, sosteneva che anche la procedura di selezione in questione potesse essere ivi riconducibile e, conseguentemente, assoggettabile al rito speciale appalti.
Il TAR, invece, ha evidenziato che la procedura in esame è disciplinata da una normativa speciale, che, dunque, deroga alle norme del codice degli appalti. Infatti, il D.M. 22/07/2015, n. 113, all'art. 19 prevede espressamente l' “Affidamento di iniziative” a soggetti “senza finalità di lucro” e demanda al Comitato congiunto, la disciplina delle condizioni e delle modalità per la selezione dei soggetti, appunto, “senza finalità di lucro cui affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo, ivi inclusi gli interventi internazionali di emergenza, attraverso procedure comparative pubbliche nel rispetto della normativa vigente, degli standard internazionali e dei principi di cui all'articolo 2, comma 1.”. Più in particolare, l'iniziativa, nel caso di specie, è regolata secondo quanto previsto nel documento “condizioni e modalità per l'affidamento di iniziative di cooperazione allo sviluppo ad organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro iscritti all'elenco di cui all'art. 26, comma 3, della legge 125/2014”, adottato con delibera del Comitato Congiunto dell'AICS n. 8/2017, come modificata con delibera n. 50/2018. Pertanto, - specifica il TAR - se il legislatore avesse voluto richiamare il codice degli appalti lo avrebbe fatto, come nel caso dell'art. 16 del medesimo DM, in cui nel disciplinare le “Iniziative realizzate tramite soggetti aventi finalità di lucro” ne prevede espressamente l'applicabilità. D'altra parte, prosegue il giudice amministrativo, non è comunque ipotizzabile l'applicabilità del rito appalti alla procedura oggetto della presente controversia, diretta all'affidamento dell'iniziativa, come sopra descritta, a soggetti senza finalità lucrative, considerato che è lo stesso codice degli appalti che nel definire all'art. 3, comma 1, lett. ii), gli appalti pubblici pone il requisito della onerosità del contratto. Inoltre, ad abundantiam, il TAR evidenzia che la disciplina del rito appalti, contenuta negli artt. 119 e 120 del c.p.a., ha carattere eccezionale. Infatti, prevede un rito accelerato, il quale deroga alla disciplina processuale comune per rispondere ad esigenze di celerità dettate dalla rilevanza degli interessi pubblici implicati nelle controversie in materia di appalti, comprimendo, però, i diritti di difesa, riducendo i tempi per il loro valido esercizio. In ragione di tale natura eccezionale, dunque, i predetti articoli devono essere interpretati letteralmente e all'interprete si impone di evitare l'utilizzo di canoni interpretativi estensivi e analogici, oltre che teleologici (sulla necessità di seguire canoni di stretta interpretazione delle norme eccezionali si veda Cass. Civ., SS. UU, 24 novembre 2008, n.27863). Tutto quanto premesso, dunque, ha condotto il TAR ad escludere, dall'ambito di applicabilità della disciplina dettata dal codice dei contratti pubblici, la procedura oggetto della presente controversia. Respinta la suddetta eccezione preliminare, il TAR ha, quindi, accolto il ricorso nel merito. Infatti, accertata preliminarmente l'illegittimità, in radice, della procedura di affidamento in esame, per violazione del principio del collegio perfetto, ne ha dichiarato l'annullamento. Ha, inoltre, ritenuto assorbiti gli altri motivi di ricorso (con i quali è stata contestata la legittimità delle valutazioni della proposta presentata dalla ricorrente, nonché altri vizi procedurali), sussistendo un evidente rapporto di continenza logica rispetto al motivo ritenuto fondato.
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