Risoluzione per inadempimento di un precedente contratto d’appalto e il grave illecito professionale

Redazione Scientifica
10 Luglio 2020

Dalla giurisprudenza amministrativa si trae il principio per cui può essere considerato "mezzo adeguato" all'accertamento della "grave infrazione" delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. a) del codice dei contratti pubblici, ogni documento, anche se proveniente dall'autorità amministrativa (e non solo dall'autorità giudiziaria), che consenta un...

Dalla giurisprudenza amministrativa si trae il principio per cui può essere considerato "mezzo adeguato" all'accertamento della "grave infrazione" delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. a) del codice dei contratti pubblici, ogni documento, anche se proveniente dall'autorità amministrativa (e non solo dall'autorità giudiziaria), che consenta un giudizio sulla responsabilità dell'impresa nella causazione dell'evento alla luce della qualificata ricostruzione dei fatti ivi contenuta (Cons. Stato, sez. V, 4 dicembre 2019, n. 8294); pertanto, anche un provvedimento di risoluzione per inadempimento di un precedente contratto d'appalto può essere compreso nell'ambito dei mezzi adeguati a fornire la dimostrazione delle gravi infrazioni alle norme predette, né tale provvedimento deve risultare confermato ad esito di contenzioso giurisdizionale, essendo stato tale presupposto, già previsto dall'originaria formulazione dell'art. 80, comma 5, lett. c) del codice cit., soppresso dall'art. 5 d.l. 14 dicembre 2018, n. 135 conv. in l. 11 febbraio 2019, n. 12, in ottemperanza al dictum della sentenza della Corte di giustizia UE 19 giugno 2019 nella causa C-41/18.

Al giudice amministrativo spetta solamente verificare se le gravi infrazioni siano “debitamente accertate” negli atti addotti dalla stazione appaltante come mezzi di prova adeguati ovvero se sia riscontrabile in essi la plausibile affermazione di responsabilità a carico dell'impresa per fatti specificamente individuati. Si tratta, dunque, come di regola per gli atti delle procedure evidenziali contenenti una valutazione dell'amministrazione procedente, di un sindacato estrinseco e motivazionale, dovendosi necessariamente preservare non solamente il merito della decisione amministrativa, ma anche la competenza propria dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale gli stessi atti siano impugnati in via principale.

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