Il servizio di biglietteria non può ricevere prevalenza funzionale sui servizi aggiuntivi
07 Luglio 2020
Ai sensi dell'art. 117 d.lgs. n. 42 del 2004, i “servizi per il pubblico” (servizi di assistenza culturale e di ospitalità attivati presso i luoghi e gli istituti della cultura) – fino al d.lgs. 26 marzo 2008, n. 62 chiamati “servizi aggiuntivi” – possono essere gestiti in maniera indiretta attraverso la forma giuridica della concessione di servizio pubblico. La concessione di servizi in questione di suo mai ammette che il servizio di biglietteria, quand'anche implicante un maggiore volume di incassi, possa ricevere, con il suo regime, prevalenza funzionale e, per conseguenza, che ciò, in concreto, possa portare a informare i requisiti di capacità economica e finanziaria di ammissione alle gare, con l'effetto pratico, assai rilevante, di precludere la partecipazione di soggetti attivi in servizi aggiuntivi di bookshop e di editoria, i quali non abbiano prima emesso biglietti per importi determinati. |