La Stazione Appaltante, se non ritiene conveniente l'offerta dell'unica impresa rimasta in gara, può decidere di annullarla

Giusj Simone
10 Luglio 2020

È legittimo il provvedimento con cui la Stazione Appaltante decide, a seguito dell'esclusione dalla gara dell'impresa aggiudicataria e di valutazione di inidoneità dell'offerta di altra impresa (che segue in graduatoria), di annullare la gara e non assegnare l'appalto all'unica impresa rimasta, ove giudichi non conveniente l'offerta dalla stessa presentata, esercitando così il potere riconosciuto dall'art. 81, comma 3, del D.lgs. n. 163/2006 (ora art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016) circa la valutazione di convenienza dell'offerta.

La questione. Viene in rilievo la legittimità della determina di annullamento di un'intera gara d'appalto (nella specie, per la fornitura di macchine trattamento denaro per il controllo, in particolare, di banconote false e logore) a seguito di esclusione del primo classificato e di valutazione di inidoneità dell'offerta del secondo e terzo: lamenta parte ricorrente, quarta in graduatoria, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento di annullamento, il difetto di motivazione e, soprattutto, la violazione dell'art. 81, comma 3, del D.lgs. n. 163/2006 (vigente ratione temporis) nella parte in cui non sarebbe stata adeguatamente valutata la possibilità di aggiudicare l'appalto in questione alla ricorrente medesima.

La sentenza. Ben avrebbe fatto la Stazione Appaltante, rileva il TAR, ad annullare l'intera gara, dopo attenta valutazione di convenienza – risultante dagli atti di gara e in particolare dai verbali della commissione – dell'unica offerta rimasta in gara (i.e. quella di parte ricorrente), superiore di ben il 240% rispetto a quella proposta dalla prima classificata. Per giurisprudenza pressoché costante, l'invocato art. 81, comma 3, del D.lgs. n. 163/2006, “attribuisce alla stazione appaltante, in aggiunta agli ordinari poteri di autotutela, la facoltà di non aggiudicare l'appalto qualora ritenga che le offerte non siano idonee o economicamente convenienti. In tal caso, la mancata aggiudicazione del contratto non deriva da vizi inficianti gli atti di gara predisposti, nè da una rivalutazione dell'interesse pubblico, ma da una negativa valutazione delle offerte che, pur formalmente rispondenti ai requisiti della lex specialis di gara, non appaiono idonee a soddisfare gli obiettivi di gara. Di conseguenza, la facoltà che l'art. 81, comma 3, cit. attribuisce alla stazione appaltante non può assolutamente essere posta sullo stesso piano delle valutazioni della commissione di gara” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2019, n. 1265). Pertanto: “È legittimo il provvedimento con il quale il responsabile unico del procedimento (RUP) ha deciso, a seguito dell'esclusione dalla gara dell'impresa aggiudicataria e di altra impresa, di non assegnare l'appalto all'unica impresa rimasta in gara perchè ha giudicato non conveniente l'offerta dalla stessa presentata, avendo egli esercitato il potere riconosciuto dall'art. 81 comma 3, d.lg. 12 aprile 2006, n. 163 circa la valutazione di convenienza dell'offerta” (Cons. Stato, sez. V, 28 luglio 2015, n. 3721).

In conclusione. È legittimo il provvedimento di annullamento impugnato poiché ragionevole e sufficientemente motivato; né sussiste alcuna violazione degli obblighi partecipativi atteso che (in disparte ogni considerazione circa la applicazione dell'art. 7 della L. n. 241/1990 al caso di specie) la Stazione Appaltante ha comunque adeguatamente dimostrato, nel corso del giudizio, l'impossibilità di addivenire ad una diversa decisione (art. 21-octiesdella L. n. 241/1990).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.