Il modello dell'in house providing per i servizi di trasporto pubblico locale

13 Luglio 2020

Nel settore del trasporto pubblico locale l'in house providing è una modalità ordinaria di affidamento dei relative servizi, perfettamente alternativa al ricorso al mercato.

Il fatto. La Città Metropolitana di Genova indiceva una procedura di dialogo competitivo per l'affidamento in concessione del servizio di trasporto pubblico locale nel proprio ambito territoriale di competenza. Successivamente l'Amministrazione, avendo preso parte due sole imprese al confronto concorrenziale, decideva di revocare la procedura nonché di affidare il servizio ad una propria società in house. Una delle imprese partecipanti alla procedura impugnava l'atto di revoca lamentando, per quel che qui rileva, la legittimità della scelta del modello di affidamento in house. Il ricorso, respinto dal giudice di prime cure, veniva riproposto dinanzi al Consiglio di Stato.

La decisione. Il giudice d'appello ha ritenuto legittima la scelta della Città metropolitana di ricorrere alla modalità in house per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale. Ciò in quanto, secondo il Consiglio di Stato, nel settore del trasporto pubblico locale l'in house providing sarebbe una modalità ordinaria di affidamento dei relativi servizi, perfettamente alternativa al ricorso al mercato. Tale principio sarebbe in particolare desumibile dall'art. 5, comma 2, del regolamento CE n. 1370/2007 del 30 ottobre 2007, nonché dall'art. 18, lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici ove si esclude l'applicazione del Codice in riferimento alle concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri. In ragione di ciò, non troverebbe applicazione nelle ipotesi in esame l'art. 192, comma 2, del Codice, ove si afferma che la forma principale di affidamento di servizi pubblici debba essere quella del ricorso al mercato, rispetto alla quale l'amministrazione interessata ha l'onere di indicare le ragioni per la sua eventuale deroga.

In coerenza con il ragionamento svolto, il Consiglio di Stato ha richiamato un precedente della Corte di Giustizia ove è stato affermato il principio secondo cui il regolamento n. 1370 del 2007 più volte richiamato dev'essere interpretato nel senso che le autorità nazionali competenti che intendano procedere all'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico di trasporto locale non sono tenute a pubblicare o comunicare agli operatori economici potenzialmente interessati tutte le informazioni necessarie affinché essi siano in grado di predisporre un'offerta sufficientemente dettagliata e idonea a costituire oggetto di una valutazione comparativa e, dall'altro, a svolgere una valutazione comparativa tra tali offerte (sentenza 24 ottobre 2019, C-515/18; Autorità garante della concorrenza e del mercato; cfr. in particolare i §§ 27 - 30).

In conclusione, sulla base delle descritte argomentazioni, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la scelta della Città Metropolitana di Genova di affidare il servizio di trasporto pubblico locale nel proprio territorio ad una propria società in house.

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