Le procedure di affidamento in via d’urgenza non derogano al necessario possesso, da parte degli operatori, dei requisiti di ordine morale

Redazione Scientifica
25 Maggio 2020

Le procedure di affidamento in via d'urgenza non derogano rispetto al necessario possesso, da parte degli operatori, dei requisiti di ordine...

Le procedure di affidamento in via d'urgenza non derogano rispetto al necessario possesso, da parte degli operatori, dei requisiti di ordine morale (necessità ribadita espressamente anche dagli atti di gara), altrimenti consentendosi che soggetti non affidabili e finanche, in ipotesi, attinti da gravi cause escludenti, risultino di fatto abilitati a contrattare con l'Amministrazione, sfruttando la situazione emergenziale per trarne lucro e godere di una immunità generalizzata. Il (pur apprezzabile) punto di equilibrio tra interesse pubblico e interesse del contraente privato (che, nelle more dei controlli sui requisiti, già può aver adempiuto parzialmente ed avviato le attività strumentali di approntamento della prestazione) è individuato, laddove intervenga una verifica negativa sui requisiti, nel prefigurato esercizio del potere di recesso da parte dell'Amministrazione e nel pagamento in favore del contraente del valore delle opere già eseguite e del rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, previa doveroso annullamento dell'aggiudicazione. In sostanza, il recesso de quo è rimedio ontologicamente differente rispetto al recesso ordinario civilistico ovvero a quello previsto dall'art. 109 del Codice dei Contratti, posto che non inerisce ad un diritto potestativo privato di ripensamento, ma rinviene la sua giustificazione nell'accertamento autoritativo postumo di una causa di esclusione ex art. 80 del Codice. Il che comporta la sussistenza della competenza dell'adito Giudice Amministrativo, atteso che si tratta di un recesso fondato logicamente e causalmente su di un previo accertamento dell'illegittimità dell'aggiudicazione in favore dell'operatore, rivelatosi privo dei requisiti di partecipazione.

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