Sull’interpretazione dell’art. 97, così come novellato dal decreto Sblocca cantieri
14 Luglio 2020
Ai sensi dell'art. 97, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel testo rinveniente dalla novella apportata dall'art. 1, comma 20, lett. u), n. 1), del d.-l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 giugno 2019, n. 55, allorché il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a quindici, il calcolo della soglia di anomalia nei procedimenti si articola nelle seguenti operazioni: la prima consiste, ai sensi della lettera a) della citata disposizione, nella duplice operazione di calcolo “della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse”, vale a dire quelle non collocate nell'ambito delle c.d. “ali”; la lettera b) richiede poi di pervenire allo “scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a)”, consistente nella media dei differenziali dei ribassi superiori alla media complessiva come calcolata secondo la precedente lettera a); segue quindi l'operazione prevista dalla lettera c), in cui lo scarto medio aritmetico dei ribassi ottenuto va sommato alla “media aritmetica” risultante dall'operazione prevista dalla lettera a); si perviene infine all'operazione regolata dalla lettera d), per la quale la somma tra la media dei ribassi e lo scarto medio aritmetico deve essere decrementata di un fattore correttivo, dato da “un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)”. La lettera d) della norma impone quindi di riprendere la somma dei ribassi già calcolata ai sensi della lettera a) e di moltiplicare tra loro le prime due cifre dopo la virgola di tale somma; il prodotto così ottenuto va applicato allo scarto medio aritmetico a sua volta già calcolato in base alla lettera b); il valore che ne risulta va infine portato a decremento della soglia determinata dalla somma prevista dalla lettera c) tra la media dei ribassi e lo scarto medio aritmetico. Non è dovuta alcuna altra operazione di calcolo.
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