Limiti alla prededuzione del credito se il finanziamento concesso al debitore non è interamente qualificabile come finanza-ponte
17 Luglio 2020
Non può essere concessa l'ammissione al passivo in prededuzione laddove il credito costituiva la realizzazione di un mero finanziamento assistito da ipoteca su immobili, in parallelo ad un finanziamento ponte autorizzato dal tribunale l. fall. ex art. 182-quinquies l. fall..
Così la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 14961/20 depositata il 14 luglio.
Il Tribunale di Genova rigettava l'opposizione al passivo del fallimento di una s.p.a. proposta da un creditore per il riconoscimento di un credito di 250 euro in prededuzione, riconoscendo tale rango solo per una minor somma mentre la restante veniva riconosciuta in via ipotecaria stante la garanzia su immobile. Dalla ricostruzione della vicenda risulta che l'insinuazione era avvenuta a titolo di credito in surroga, avendo il ricorrente ordinato alla propria banca di prestare in favore di altra banca la garanzia autonoma sino al predetto importo in relazione al mutuo ipotecario fondiario erogato in pool con altri istituti nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti in favore della società. Di conseguenza, secondo il Tribunale, il finanziamento erogato in pool bancario alla società, solo per una parte era qualificabile come "finanza ponte" agli effetti dell'art. 182-quinquies, comma 1, l. fall. in quanto finalizzato alla funzionalità dell'accordo di ristrutturazione.
Il Collegio rileva l'inammissibilità del ricorso che omette di riportare, anche solo nei tratti essenziali, sia il testo dell'accordo di ristrutturazione sia la relativa domanda, oltre ad ogni altra circostanza temporale determinante.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it
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