Limiti alla prededuzione del credito se il finanziamento concesso al debitore non è interamente qualificabile come finanza-ponte

La Redazione
17 Luglio 2020

Non può essere concessa l'ammissione al passivo in prededuzione laddove il credito costituiva la realizzazione di un mero finanziamento assistito da ipoteca su immobili, in parallelo ad un finanziamento ponte autorizzato dal tribunale l. fall. ex art. 182-quinquies l. fall..

Non può essere concessa l'ammissione al passivo in prededuzione laddove il credito costituiva la realizzazione di un mero finanziamento assistito da ipoteca su immobili, in parallelo ad un finanziamento ponte autorizzato dal tribunale l. fall. ex art. 182-quinquies l. fall..

Così la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 14961/20 depositata il 14 luglio.

Il Tribunale di Genova rigettava l'opposizione al passivo del fallimento di una s.p.a. proposta da un creditore per il riconoscimento di un credito di 250 euro in prededuzione, riconoscendo tale rango solo per una minor somma mentre la restante veniva riconosciuta in via ipotecaria stante la garanzia su immobile. Dalla ricostruzione della vicenda risulta che l'insinuazione era avvenuta a titolo di credito in surroga, avendo il ricorrente ordinato alla propria banca di prestare in favore di altra banca la garanzia autonoma sino al predetto importo in relazione al mutuo ipotecario fondiario erogato in pool con altri istituti nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti in favore della società. Di conseguenza, secondo il Tribunale, il finanziamento erogato in pool bancario alla società, solo per una parte era qualificabile come "finanza ponte" agli effetti dell'art. 182-quinquies, comma 1, l. fall. in quanto finalizzato alla funzionalità dell'accordo di ristrutturazione.
Il creditore ha proposto ricorso per cassazione.

Il Collegio rileva l'inammissibilità del ricorso che omette di riportare, anche solo nei tratti essenziali, sia il testo dell'accordo di ristrutturazione sia la relativa domanda, oltre ad ogni altra circostanza temporale determinante.
Ciò posto, la Corte coglie l'occasione per ricordare che l'art. 182-quinquies l. fall. invocato dal ricorrente prevede la prededuzione in caso di finanziamenti contratti dopo il deposito della domanda di concordato preventivo o ristrutturazione dei debiti a condizione che il debitore abbia richiesto l'autorizzazione al tribunale, che il professionista titolato ex art. 67, comma 3, lett. d), l. fall. individui il fabbisogno finanziario dell'impresa fino all'omologazione e attesti che tali finanziamenti sono funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori e che il tribunale autorizzi il debitore a contrarre i finanziamenti.
Nel caso in esame invece «il finanziamento in questione, quale parte di una più complessa e contestuale sovvenzione attuata da un pool di banche, costituiva - secondo il dato negoziale letterale assunto dal giudice di merito - la realizzazione di un mero finanziamento assistito da ipoteca su immobili, in parallelo ad un finanziamento ponte autorizzato dal tribunale l. fall. ex art. 182-quinquies, nell'ambito - cioè prima dell'omologazione - dell'unico accordo di ristrutturazione». Correttamente quindi il giudice di merito ha escluso l'applicabilità dell'art. 182-quinquies l. fall..
In conclusione, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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