La lex specialis può non operare differenziazioni tra le imprese partecipanti al RTI

Redazione Scientifica
02 Luglio 2020

L'art. 83, comma 8, d.lvo n. 50/2016, prevede che “le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità...

L'art. 83, comma 8, d.lvo n. 50/2016, prevede che “le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite. Per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle”.

La disposizione , nello stabilire che “la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria”, fissa una prescrizione unitaria, in cui la fase della qualificazione e quella della esecuzione sono strettamente collegate ed il criterio di riparto valido per la seconda costituisce diretta conseguenza e logico sviluppo di quello vigente per la prima: ciò che costituisce, del resto, un corollario della regola di corrispondenza tra quote di qualificazione, quote di partecipazione e quote di esecuzione sulla quale fa leva la stessa società resistente all'appello.

Del resto, se scopo della regola citata è quello di assicurare che l'impresa mandataria, per il ruolo che detiene all'interno del raggruppamento e la posizione di responsabilità che riveste nei confronti della stazione appaltante, assuma una funzione di garanzia della corretta esecuzione dell'appalto, quale il legislatore ha ritenuto che possa riposare solo sul suo concorso principale alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione ed alla esecuzione della prestazione richiesta dalla stazione appaltante, ne viene che laddove, avuto riguardo al requisito di capacità tecnica, la stessa disciplina di gara non operi differenziazioni di sorta tra le imprese partecipanti al raggruppamento, richiedendo per tutte il possesso integrale del requisito di qualificazione da essa previsto, non vi sarebbe ragione, a fronte di una concezione necessariamente unitaria del requisito di capacità tecnica (che impone che tutte le imprese raggruppate siano identicamente qualificate ed offrano quindi la medesima garanzia di corretta esecuzione dell'appalto), di distinguere tra le quote di esecuzione dei componenti il raggruppamento ed imporne una articolazione eteronoma, rispetto alle scelte organizzative delle imprese partecipanti.

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