Il modello dell'in house providing per i servizi di trasporto pubblico locale

Redazione Scientifica
07 Luglio 2020

Come si desume dall'art. 5, comma 2, del regolamento CE n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007 e dall'art.18, lett. a), del codice dei contratti pubblici che...

Come si desume dall'art. 5, comma 2, del regolamento CE n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007 e dall'art.18, lett. a), del codice dei contratti pubblici che ad esso si richiama, nel settore del trasporto pubblico locale l'in house providing è una modalità ordinaria di affidamento dei relativi servizi, perfettamente alternativa al ricorso al mercato. La regola è confermata a dall'art. 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), secondo cui «anche in deroga alla disciplina di settore» le amministrazioni competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio di trasporto pubblico locale «possono avvalersi delle previsioni» di cui al citato art. 5, comma 2, del regolamento n. 1370 del 2007.

Tale connotazione impedisce di applicare la regola prevista dall'art. 192, comma 2, del codice dei contratti pubblici ed incentrata sulla comparazione tra gli opposti modelli di gestione dell'in house providing e del ricorso al mercato, a mente della quale: «(a)i fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche».

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