Controversia su risoluzione contratto d’appalto per sopravvenuta inidoneità dell'appaltatore ad adempiere agli impegni assunti: giurisdizione del G.o.

28 Luglio 2020

Appartiene alla giurisdizione del G.O. la controversia relativa alla risoluzione del contratto di appalto nel caso in cui la stessa sia conseguenza dell'esito negativo delle verifiche di cui all'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, che hanno attestato la sopravvenuta inidoneità dell'appaltatore ad adempiere gli impegni assunti con la stipula del contratto a seguito di comportamenti successivi alla conclusione dello stesso.

Il caso. Il giudizio oggetto della suindicata pronuncia è scaturito dall'impugnazione, da parte di un consorzio aggiudicatario di un contratto di appalto, di una serie di provvedimenti adottati dalla stazione appaltante, la società Acea S.p.A.

Nello specifico, rileva anzitutto che il suddetto contratto di appalto è stato oggetto di risoluzione di diritto per inadempimento dell'appaltatore (in particolare, per impossibilità di procedere alla consegna dei lavori). Acea, inoltre, disponeva la sospensione del consorzio per dodici mesi dall'Elenco fornitori istituito per talune categorie (come, a titolo esemplificativo, “Installazione Manutenzione Climatizzatori Impianti Termici”), nonché l'interdizione dello stesso, per il medesimo periodo, dalla partecipazione a tutte le gare indette da Acea S.p.A. e dalle società del gruppo controllate per le quali Acea espleta le relative gare.

Il consorzio ha impugnato i descritti provvedimenti dinanzi al Tar, denunciandone l'illegittimità sotto diversi profili e domandandone l'annullamento. Giova rilevare che il ricorrente ha qualificato, nel ricorso, la suindicata risoluzione del contratto di appalto come “revoca”.

Il giudizio. Il Tar, preliminarmente, si sofferma sull'analisi del difetto di giurisdizione eccepito dalla resistente Acea, la quale ha osservato che il provvedimento impugnato dal ricorrente non può essere qualificato in termini di revoca dell'aggiudicazione, bensì di risoluzione del contratto di appalto.

I giudici, dopo aver brevemente ripercorso i punti salienti delle vicende del caso, osservano quanto segue.

Si legge, anzitutto, che “Nel caso in esame la risoluzione del contratto, disposta in ragione delle riscontrate carenze nella struttura organizzativa e tecnica nella Naty, tali da non consentire di procedere alla consegna dei lavori, sia andata ad incidere su un contratto già stipulato, l'esecuzione del quale è risultata impossibile a seguito di comportamenti della consorziata successivi alla fase pubblicistica dell'aggiudicazione”.

Le condotte poste a base della risoluzione, ad avviso dei giudici, attengono ad aspetti “dinamici” dell'operato dell'appaltatore, successive al sorgere del vincolo contrattuale, e sono state dunque correttamente ascritte a fattispecie di inadempimento, ciò che radica la giurisdizione del giudice ordinario (cfr., da ultimo, Tar Campania, Salerno, sez. I, 6 giugno 2020, n. 640, con ampi richiami giurisprudenziali).

In proposito, la giurisprudenza ha, anche recentemente, ribadito come “occorra distinguere tra una “autotutela esterna”, che, concretizzandosi in atti di ritiro dell'aggiudicazione implica la spendita di un potere pubblicistico, e “autotutela interna”, che incidendo sul contratto, anche per violazione dell'obbligo di conservare determinati requisiti necessari per l'esecuzione dell'appalto, si muove su un piano squisitamente privatistico” (per una diffusa analisi, cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I-quater, 12 maggio 2020, n. 5005).

Ne discende che l'atto impugnato, diversamente da quanto preteso dalla ricorrente, non può essere ascritto alla fattispecie della revoca, atteso che l'esisto negativo delle verifiche non ha riguardato aspetti propedeutici alla stipula del contratto, difatti avvenuta dopo le diverse verifiche di cui all'art. 32 del d.lgs. 50/2016, ma ha individuato la sopravvenuta inidoneità dell'appaltatore ad adempiere gli impregni assunti con la stipula del contratto a seguito di comportamenti di questo successivi alla conclusione dello stesso.

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