Sulla riconoscibilità dell'errore materiale ai fini della relativa rettifica d'ufficio da parte dell'Amministrazione
28 Luglio 2020
Il caso. La Regione Toscana indiceva una procedura di gara aperta, suddivisa in 5 lotti, finalizzata alla stipulazione di un accordo quadro per l'affidamento del servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale per il servizio sanitario regionale. Il lotto n. 1, rilevante nel caso di specie, riguardava il servizio di ristorazione presso i presidi ospedalieri e le strutture territoriali dell'USL Toscana sud est. Alla suddetta gara partecipava il RTI ricorrente nel giudizio in esame, il quale tuttavia risultava non ammesso alla fase di valutazione dell'offerta economica per non aver raggiunto il punteggio minimo previsto per l'elemento C “produzione e confezionamento dei pasti” (nello specifico, in relazione al suddetto elemento, la commissione di gara riteneva che “il progetto contiene una proposta adeguata ai fini del mantenimento delle temperature di sicurezza e della qualità in termini organolettici. Non risulta conforme alle specifiche del capitolato per la fornitura delle posate in plastica rigida imbustate e bicchieri monouso imbustati. Infatti nel capitolato tecnico (artt. 19.4 e 27.2) è richiesta una composizione del vassoio con n. 3 posate in acciaio inox, bicchiere in vetro o in alternativa plastica dura”). Avverso il provvedimento di non ammissione alla gara il RTI ricorreva al Tar, chiedendone l'annullamento. Il ricorso è incentrato, tra gli altri, sulla “riconoscibilità dell'errore materiale rappresentato dall'indicazione, contenuta nella […] relazione tecnica della ricorrente (nel sottocapitolo “confezionamento in legame fresco caldo dei pasti in vassoio personalizzato”), del tris di posate in plastica e bicchiere monouso, e sul fatto che nell'elenco descrittivo e nella scheda tecnica dell'offerta risulta il prescritto utilizzo di bicchieri di vetro e di stoviglie in acciaio”.
Il giudizio. Il Tar giudica il ricorso infondato. Con riferimento alla censura relativa alla riconoscibilità dell'errore materiale i giudici osservano, preliminarmente, che “L'errore materiale può essere rettificato d'ufficio dall'amministrazione qualora riconoscibile, e la riconoscibilità deve essere valutata ex ante”. Ciò significa che deve essere palese sia il fatto che l'offerente è incorso in una svista, sia l'effettiva volontà negoziale che lo stesso ha inteso manifestare. In particolare, il primo elemento (svista riconoscibile) non può da solo valere a rendere ammissibile l'offerta perché, in tal caso, per comprenderne il contenuto, la stazione appaltante dovrebbe attivare l'istituto del soccorso istruttorio e chiedere chiarimenti all'impresa che l'ha formulata, ma ciò non è consentito in quanto l'istituto del soccorso istruttorio, ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del d.lgs. n. 50/2016, non può essere attivato per sanare irregolarità anche formali della offerta tecnica o economica (TAR Toscana, I, 16 gennaio 2020, n. 35). Perciò la giurisprudenza amministrativa afferma costantemente che l'errore materiale della offerta deve essere tale da poter essere rettificato d'ufficio senza ausili esterni (ex multis: TAR Lombardia, Milano, IV, 4 luglio 2018, n.1650). Nel caso di specie, a giudizio del Collegio, la modalità con cui la ricorrente ha formulato l'offerta non consentiva all'amministrazione di individuare ex ante con la dovuta certezza quale fosse la sua reale intenzione: in sede di lettura dell'offerta tecnica era insuperabile il dubbio sul se costituisse errore l'indicazione contenuta alla pagina 20 della relazione tecnica (costituente parte integrante dell'offerta tecnica e destinata a descrivere tutti gli argomenti corrispondenti agli elementi di valutazione: si veda la pagina 38 del disciplinare di gara) oppure se l'errore ricadesse sulle indicazioni contenute nella scheda tecnica e nell'elenco descrittivo (facenti anch'essi parte dell'offerta tecnica). |