La stazione appaltante ha il potere ai sensi dall'art. 93, comma 5 CCP di chiedere la rinnovazione della garanzia
20 Maggio 2020
La stazione appaltante ha il potere – tenuto conto dalla previsione recata dall'art. 93, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016 – di chiedere la rinnovazione della garanzia provvisoria. Il termine di scadenza della garanzia provvisoria non può che essere quello concordato dalle parti nel contratto di garanzia, e quindi, nella fideiussione esclusa ogni ultrattività di quest'ultima, come emergente dall'art. 93, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016 là dove prevede che “Il bando o l'invito possono [….] prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione”.
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