Sulla nozione di “specifica tecnica” e applicazione del principio di equivalenza
24 Luglio 2020
Il principio di equivalenza non è invocabile ogniqualvolta l'offerta abbia a oggetto un bene che non rispetta le caratteristiche tecniche obbligatorie previste per la fornitura e, come tale, si risolve in un inammissibile aliud pro alio. La giurisprudenza ha chiarito che l'indiscriminata ammissione alla gara di offerte non rispondenti alle specifiche produttive, funzionali e prestazionali richieste per la partecipazione, finirebbe per violare la parità di trattamento dei concorrenti, oltre a rendere di fatto indeterminato l'oggetto del contratto e vanificare le finalità pratiche e le esigenze concrete perseguite dalla stazione appaltante al momento della indicazione di un determinato standard tecnico-produttivo (cfr. Cons. Stato, sez. III, 28 settembre 2018, n. 5568). L'equivalenza attiene alle specifiche tecniche in senso proprio, consistenti cioè in standard capaci di individuare e sintetizzare alcune caratteristiche proprie del bene o del servizio, espressi in termini di certificazione, omologazione, attestazione, o in altro modo, mentre la richiesta di un determinato accessorio (nella specie trattavasi di cannula per l'assunzione di un farmaco) costituisce non tanto una specifica tecnica nel senso appena precisato, quanto, piuttosto, uno degli elementi che definiscono l'oggetto della fornitura, alla stregua della valutazione dei propri bisogni compiuta dalla stazione appaltante all'atto dell'indizione della gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 luglio 2019, n. 5258); pertanto, una volta che la sua presenza nell'offerta sia prescritta dal bando di gara, la stazione appaltante non può qualificarla come meramente facoltativa mediante un atto di chiarimenti. |